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Statuto AIAC ONLUS
L’AIAC ONLUS nasce dall’esigenza di realizzare, promuovere e sviluppare attività di beneficenza e responsabilità sociale da parte di tutti gli allenatori. L’AIAC con la costituzione dell’AIAC O.N.L.U.S. implementa così le propria attività verso obiettivi di rilievo sociale: razionalizzare ed ottimizzare tutte le risorse, finanziarie, umane e progettuali per il raggiungimento delle finalità preposte. L'AIAC O.N.LU.S. persegue infatti l’obiettivo di beneficiare persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari nonché componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Senza tralasciare le situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, situazioni di devianza, di degrado, di emarginazione sociale in cui si possono venire a trovare allenatori, ex allenatori e loro familiari.
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Pubblicato il: 2023-11-24 11:03:59

STATUTO

A.I.A.C. O.N.L.U.S.

 

Art. 1 - Denominazione. 

E' costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata “A.I.A.C.O.N.L.U.S.”.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, lalocuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S.".

Art. 2 - Sede.

L'Associazione ha sede in Firenze, Via Gabriele D’Annunzio 138 e potrà con deliberazione assembleare istituire sedi secondarie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Scopo.

L'Associazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L’Associazione nasce dall’esigenza di realizzare, promuovere e sviluppare attività di beneficenza e responsabilità sociale da partedi tutti gli allenatori.

Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività nei settori:

  • assistenza sanitaria;

  • assistenza sociale e socio - sanitaria;

  • tutela dei diritti civili;

  • beneficenza;

  • formazione e promozione della cultura e dell’arte;

  • istruzione; 

  • sport dilettantistico;

  • tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;

  • ricerca scientifica.

 Attività queste volte ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali ofamiliari nonché componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Nello specifico disabili fisici e psichici, tossico- dipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti,detenuti.

Nell'ambito delle attività sopra elencate l'Associazione persegue altresì l'obiettivo di beneficiare allenatori ed ex- allenatori di calcio e loro familiari in condizioni di disagio economico e/o in situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, situazioni di devianza, di degrado, di emarginazione sociale e colpiti da calamità naturali.

Allo scopo di realizzare le finalità sociali l’Associazione potrà:

  • elaborare progetti che promuovano i valori del calcio nelle    aree   più   soggette   a   disagio   sociale,     favorendo eventi e progetti a sostegno di un’immagine positiva del calcio soprattutto in zone e condizioni “difficili”, la tutela sanitaria delle attività sportive, la lotta contro il doping e le frodi sportive;

  • promuovere  e/o      gestire       attività       di       formazione, consulenza, aggiornamento (anche istituendo borse di studio) per tutte le categorie di soggetti sopra elencate;

  • promuovere sul territorio interventi (ri)abilitativi, di inclusione sociale sportiva, di integrazione ed ogni altra opportunità di partecipazione sociale;

Le predette attività potranno essere svolte in collaborazione con altre associazioni, agenzie, fondazioni, comitati, enti pubblici e privati, i cui scopi siano affini a quelli dell'Associazione.

Tali finalità solidaristiche possono essere perseguite anche mediante l'istituzione di trust interni.

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione promuoverà la diffusione delle proprie attività mediante la distribuzione di materiali illustrativi, la comunicazione attraverso i mass-media, social network, pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi, la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stage, convegni, congressi, campus, esposizioni, mostre, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi, ricerca di sponsorizzazioni e pubblicità da aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, promuovere lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse (e comunque non in via prevalente) o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate. 

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi: 

a)   dalle quote associative; 

b)  dai beni o contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;

c)   dal    ricavato   delle    manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;

d)  dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

 

Art. 5 - Associati. 

L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori.

Possono essere associati tutti coloro i quali condividano le finalità dell'Associazione e ne intendano perseguire attivamente gli scopi.

Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari e benemeriti le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo.

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dall'assemblea con i quorum di cui al successivo art. 8.

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Art. 6 - Diritti degli associati.

 I soci hanno tutti uguali diritti.

 L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dallo Statuto.

I soci  non  assumono alcuna  responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. 

La quota associativa dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio consuntivo.

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione.

La qualità di associato non è trasmissibile, se non per causa di morte.

Il recesso e l'esclusione dei soci sono disciplinati, per quanto non diversamente previsto dal presente Statuto, dall'art. 24 c.c.. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata in forma scritta al Presidente.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio consuntivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso o di esclusione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione. 

Gli organi dell'Associazione sono: 

a)   l'Assemblea dei soci; 

b)   Il Consiglio Direttivo; 

c)   Il Presidente; 

d)   Il Segretario del Consiglio Direttivo; 

e)   Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 8 - Struttura e compiti degli organi dell'Associazione.

a)   Assemblea dei soci. 

E' l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti coloro che vi aderiscono.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed in ogni altro caso in cui questi lo ritenga opportuno; la sua convocazione può essere anche richiesta da almeno un terzo dei soci, ovvero dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle delibere, in prima convocazione, occorre che sia presente in proprio o per delega almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione sarà comunque considerata valida la riunione indipendentemente dal numero dei partecipanti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le modifiche al presente Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli stessi quorum si applicano per l'approvazione delle deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le  deliberazioni  dell'assemblea  devono  constare  da  apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea, comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta, apposta in calce all'avviso di convocazione.

L'assemblea delibera in merito: 

a.1) alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del suo Presidente e del Segretario. La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente è fatta per la prima volta dai soci fondatori direttamente nell'atto costitutivo;

a.2)  all'ammissione e all'esclusione degli associati; 

a.3) alla determinazione delle linee guida delle attività svolte dall'assemblea e all'approvazione dei regolamenti che le disciplinano;

a.4) alla gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto e secondo l'indirizzo previsto dallo statuto per quanto riguarda il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

Si considerano in ogni caso rientranti nell'attività di straordinaria amministrazione i contratti e gli atti aventi ad oggetto la disposizione di beni o diritti aventi un valore economico pari o superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). 

Si considerano, altresì, atti di straordinaria amministrazione tutte le operazioni attinenti a beni immobili;

a.5)  alle modifiche dello statuto;

a.6) all'eventuale destinazione dei risultati positivi (avanzi di gestione) derivanti dallo svolgimento delle attività proprie dell'Associazione, alla costituzione di fondi e di riserve (oltre al fondo di dotazione iniziale), all'approvazione del bilancio;

a.7) allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione con successiva devoluzione del suo patrimonio;

a.8) ad ogni altro argomento che gli organi dell'Associazione intendessero sottoporle;

a.9) alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione dell'assemblea va effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero a mezzo fax o utilizzando la posta elettronica. Dall'avviso di convocazione, sia che si tratti di prima che di seconda convocazione, devono risultare l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà la riunione e l'elenco delle materie da trattare. Detto avviso dovrà essere spedito agli associati e ai componenti degli organi dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la prima adunanza.

b)   Consiglio Direttivo

Si occupa dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione ed è composto, secondo quanto stabilito all'atto della nomina da parte dell'assemblea, da tre a undici membri, i quali potranno anche essere non soci.

Il Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno il Presidente ed il Segretario, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea come in precedenza previsto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, in concomitanza con il quadriennio olimpico, salvo revoca odimissioni.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

b.1) gestisce l'associazione in ogni suo aspetto e secondo l'indirizzo previsto dallo Statuto per quanto riguarda il compimentodegli atti di ordinaria amministrazione;

b.2) fissa il trattamento economico dei suoi componenti, del Presidente e del Segretario, nei limiti previsti dall'art. 10, sestocomma, del D.Lgs. n. 460/1997;

b.3) predispone annualmente il bilancio da sottoporre all'Assemblea;

b.4) determina l'ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci, nonché il termine entro il quale le stesse devono essere versate.

Il Consiglio Direttivo può delegare il compimento dell'attività di ordinaria amministrazione ad uno o più dei suoi membri.

Nei limiti della delega conferita, ai Consiglieri Delegati spetta altresì la rappresentanza dell'Ente, con esclusione di quella processuale.

La convocazione del Consiglio può essere fatta ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di uno o più Consiglieri. Essa è fatta tramite lettera raccomandata A/R, mediante fax o utilizzando la posta elettronica, mediante invio di avviso contenente l'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, da spedirsi a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio è validamente costituito e può deliberare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'astensione è considerata voto negativo. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche per videoconferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione  degli  argomenti  all'ordine  del  giorno  e  di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure si trova il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

c)   Presidente.

E' il rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Consigliere più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di quest'ultimo varrà a giustificare l'eventuale assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne verifica il buon funzionamento.

d)   Segretario del Consiglio Direttivo.

Il Segretario del Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio Direttivo stesso qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci.

Svolge la funzione di verbalizzazione di tutte le adunanze degli organi dell'associazione, coordina l'operato del Presidente nell'esplicazione delle sue attività.

Il Segretario del Consiglio Direttivo in particolare:

d.1) compie tutti gli atti preparatori ed istruttori necessari per le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

d.2) propone all'Assemblea ed al Presidente l'adozione o il compimento di tutti gli atti necessari e/o opportuni per l'Associazione;

d.3) dà esecuzione alle delibere stesse;

d.4) coordina in generale le attività dell'Associazione;

d.5) coadiuva il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni;

d.6) svolge le funzioni di tesoriere, con facoltà di intrattenere i necessari rapporti bancari.

e)  Il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica quattro anni, in concomitanza con il quadriennio olimpico.

Art. 9 - Bilanci. Utili e avanzi di gestione.

L'esercizio dell'Associazione si chiude ogni anno il 31 (trentuno) dicembre. Per ciascun esercizio è prevista la redazione del bilancio consuntivo, la cui predisposizione spetta al Consiglio Direttivo il quale, entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno deve sottoporre ad approvazione da parte dell'assemblea. Per quanto riguarda l'elaborato del bilancio   preventivo,   relativo   cioè   alla   gestione dell'esercizio che deve ancora iniziare, il Consiglio Direttivo è convocato entro il 30 settembre di ciascun anno e, entro il 31 dicembre dello stesso anno, deve sottoporlo ad approvazione da parte dell'assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni successivi alla loro approvazione, di modo che chiunque abbia motivato interesse alla loro lettura vi possa accedere.

E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impegnati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10 - Durata dell'Associazione. Estinzione e devoluzione del patrimonio.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

L'associazione si estingue per le cause previste dell'art. 27 del c.c..

In  caso  di  scioglimento  dell'Associazione,  l'assemblea  dei soci nominerà un liquidatore.

Terminata la liquidazione l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea, ad opera del liquidatore in favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismodi controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 - Rinvio.

 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica il D.Lgs. 460/1997, la normativa in materia di associazione ed il codice civile.

Firenze, 20 maggio 2016 Firmato:

Renzo Ulivieri Giuseppe Piani




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