Assoallenatori
MyAiac
Statuto
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
Archivio news
Pubblicato il: 2021-03-29 00:00:00

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

 

Art. 1

Costituzione

E' costituita l’Associazione Italiana Allenatori Calcio che usa come abbreviazione le lettere A.I.A.C..

L’ A.I.A.C. è componente tecnica riconosciuta dalla F.I.G.C. per le funzioni e gli obiettivi previsti dallo Statuto Federale e dalle Normative Federali.

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio ha sede in Firenze, Via Gabriele D’Annunzio 138, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Ai fini del presente Statuto i termini “allenatore”, “preparatore” e “tecnico” devono intendersi comprensivi anche degli allenatori, dei preparatori e dei tecnici di genere femminile.

Art. 2

Scopi

L’A.I.A.C., per sua natura apolitica e senza fini di lucro, ha per scopi la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali ed economici degli allenatori di calcio, dei preparatori atletici del calcio e, in generale, di tutti i tecnici e di tutte le altre figure tecnico sportive riconosciute dal Regolamento del Settore Tecnico e da quest'ultimo abilitate, con la sola eccezione dei medici e degli operatori sanitari; cura la qualificazione, la diffusione e lo sviluppo del giuoco del calcio, con particolare attenzione alla formazione sportiva del giovane calciatore e della giovane calciatrice. Realizza i propri scopi sviluppando la propria organizzazione centrale e territoriale in modo da costituire riferimento per i tecnici e per tutte le componenti del calcio; promuove i valori dello sport e partecipa attivamente a tutti i livelli territoriali ed istituzionali dell’organizzazione calcistica italiana; promuove le pari opportunità tra donne e uomini.

L’A.I.A.C., in qualità di Associazione rappresentativa degli allenatori, dei preparatori atletici e degli altri tecnici, ha, inoltre, funzioni di rappresentanza nelle trattative aventi ad oggetto la stipulazione degli Accordi Collettivi di lavoro.

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio è editrice del giornale “L’Allenatore” che ne rappresenta l’Organo ufficiale.

Art. 3

Patrimonio e rendite

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, a seguito di elargizioni e/o contribuzioni da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici e privati, e di persone fisiche e giuridiche.

Tali beni saranno annualmente inventariati.

Costituiscono patrimonio dell’A.I.A.C. anche gli avanzi netti di gestione, nonché i debiti propri.

Art. 4

Risorse economiche

Per il conseguimento dei propri fini, l’A.I.A.C. dispone delle seguenti risorse:

a) quote associative;

b) patrimonio associativo;

c) elargizioni e/o contribuzioni da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici e privati e di persone fisiche e giuridiche;

d) ogni altro provento realizzato da iniziative che dovessero essere individuate dagli Organi associativi competenti.

L’A.I.A.C., anche attraverso la costituzione di un’apposita società di servizi, può, inoltre, reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con soggetti terzi di contratti aventi natura commerciale.

L’A.I.A.C., in ragione di quanto previsto dall’art 148 del T.U.I.R. non distribuisce, e non distribuirà, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5

Associati

Possono associarsi all’A.I.A.C., mediante pagamento della quota associativa, gli allenatori di calcio, i preparatori atletici del calcio e, in generale, tutti i tecnici e tutte le altre figure tecnico sportive che abbiano conseguito la relativa abilitazione dal Settore Tecnico della F.I.G.C. o che siano da quest'ultimo riconosciuti, con la sola eccezione dei medici e degli operatori sanitari.

Coloro che sono in possesso sia dell'abilitazione di Allenatore sia di Preparatore Atletico, all'atto dell'iscrizione e dei successivi rinnovi annuali, dovranno dichiarare a quale componente voler appartenere per l'esercizio delle prerogative di cui al presente Statuto. Possono essere configurate, attraverso il Regolamento Organico, ulteriori forme di partecipazione e di sostegno associativo.

Possono essere dichiarati Soci Onorari coloro che, per particolari ragioni di benemerenza e su proposta del Consiglio Direttivo, vengano proclamati, Soci d'onore dall'Assemblea. Essi hanno i diritti dei soci effettivi ed hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i Regolamenti dell'Associazione e le norme dell'ordinamento sportivo.

La domanda di ammissione a socio si intende perfezionata con il pagamento della quota associativa.

A ciascun socio verrà rilasciata la tessera annuale e verrà spedito, in formato cartaceo e/o in formato pdf e via posta elettronica, il periodico "L'Allenatore".

L’iscrizione implica l’adesione incondizionata alle Norme del presente Statuto ed al Regolamento Organico, ivi comprese esplicitamente le previsioni di cui al presente Statuto.

All’atto dell’Associazione i soci si obbligano, inderogabilmente:

a) ad attenersi alle previsioni del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;

b) a uniformare il proprio comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché di osservare tutte le norme e le prescrizioni contenute nello Statuto e nelle delibere dei competenti Organi associativi;

c) a provvedere al pagamento delle quote associative annuali entro la scadenza stabilita, nella misura e con le modalità determinate;

d) a promuovere l'attività svolta dall'Associazione a tutela degli interessi di categoria, salva la garanzia del diritto al dissenso;

e) a mettersi a disposizione per partecipare ad ogni eventuale iniziativa rivolta a fini di solidarietà interna alla categoria o a fini di promozione di una più ampia solidarietà su temi di particolare rilievo sociale.

L'associato espulso non può essere più ammesso se non dopo 5 anni dal provvedimento di radiazione su delibera del Collegio di Garanzia, a seguito di presentazione di motivata istanza.

La quota associativa è irripetibile, intrasmissibile e non può essere trasferita a terzi.

I soci componenti degli organismi elettivi, a livello nazionale e locale, devono provvedere al pagamento della quota associativa entro il 1° quadrimestre dell’anno solare.

Art. 6

Componenti

Gli associati all’A.I.A.C. sono suddivisi in tre componenti:

a) Allenatori ad abilitazione professionistica (di seguito "Allenatori Professionisti");

b) Allenatori ad abilitazione dilettantistica e altri tecnici (di seguito "Allenatori Dilettanti");

c) Preparatori Atletici.

La componente degli allenatori professionisti è costituita dagli Allenatori associati che il Settore Tecnico della F.I.G.C. abilita alla conduzione delle prime squadre professionistiche.

Tutti gli altri allenatori e altri tecnici sono ricompresi nella componente “Allenatori Dilettanti”.

La componente dei Preparatori Atletici è costituita dai Preparatori Atletici associati all'A.I.A.C..

Ciascuna componente può deliberare in materie di proprio esclusivo interesse, in condizioni di autonomia funzionale.

Ogni delibera delle componenti su materie di loro esclusivo interesse, affinché assuma efficacia esterna, dovrà essere sottoposta al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile per l’eventuale ratifica.

La rappresentanza dell’A.I.A.C. nei confronti delle istituzioni nazionali spetta esclusivamente agli Organi Centrali.

La rappresentanza dell’A.I.A.C. nei confronti delle istituzioni decentrate e degli Organi e Componenti federali decentrati è affidata, esclusivamente in delega e senza alcun potere d’impegno economico e/o giuridico nei confronti dell’A.I.A.C., ai Presidenti Regionali i quali la esercitano, anche con l’eventuale collaborazione con i Presidenti Provinciali competenti per territorio, in conformità alle direttive ed agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo, salva diversa determinazione dello stesso per particolari casi di interesse generale.

Art. 7

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’A.I.A.C.:

a) l’Assemblea Generale;

b) il Presidente;

c) i Vice Presidenti;

d) il Consiglio Direttivo;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) il Collegio di Garanzia;

g) il Collegio dei Probiviri.

Art. 8

L’Assemblea Generale

1. Composizione.

L'Assemblea Generale è costituita:

a) dai delegati designati dall’Assemblea degli allenatori dilettanti in ragione di un delegato ogni centocinquanta associati calcolati, su base regionale, sulla media degli iscritti al 31 dicembre di ogni anno del quadriennio precedente, con il minimo di uno per Regione;

b) dai delegati componenti l’Assemblea degli allenatori professionisti;

c) dai delegati componenti l’Assemblea dei preparatori atletici.

I delegati dovranno essere associati negli ultimi due anni - nell'anno di svolgimento dell'assemblea ed in quello precedente - e rispondere ai requisiti di cui all'art. 30 del presente Statuto.

2. Convocazione.

L’Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno. 

Può altresì riunirsi in sessione straordinaria:

  1. per decisione del Collegio dei Revisori dei Conti in materia economico finanziaria;

  2. su richiesta di almeno sette Gruppi Regionali;

  3. su richiesta del Consiglio Direttivo.

La richiesta di convocazione di Assemblea Straordinaria, debitamente sottoscritta, dovrà essere trasmessa la Presidente dell’A.I.A.C. con l’indicazione dell’ordine del giorno.

Il Presidente dovrà stabilire la data dell'Assemblea Generale in seduta straordinaria da tenersi entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è diramata direttamente ai Delegati degli Allenatori Professionisti e ai delegati di Preparatori Atletici e, mediante i Gruppi Regionali ai Delegati degli Allenatori Dilettanti, da parte del Presidente dell'A.I.A.C. a mezzo raccomandata A.R., telefax, e-mail o altro mezzo equipollente, con comunicazione da inviare entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, contenente l'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore.

3. Costituzione e deliberazioni.

Le Assemblee sono presiedute da un Delegato o un associato nominato in apertura di seduta a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Funge da Segretario quello dell’Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, un delegato nominato dall’Assemblea sempre in apertura di seduta, a maggioranza dei presenti.

Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei Delegati Dilettanti e Professionisti e dei Preparatori Atletici, tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione.

In seconda convocazione l’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti purché non inferiore ad un terzo dei voti assembleari.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza della metà più uno dei voti dei presenti tenuti conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione.

Ciascun Delegato Dilettante ha diritto ad un voto.

I Delegati della categoria Professionisti hanno diritto a tanti voti quanti quelli complessivamente espressi dai Dilettanti.

I Delegati della categoria dei Preparatori Atletici hanno diritto a tanti voti pari a 1/18 di quelli complessivamente espressi dagli allenatori.

Il peso ponderato del voto di ogni Delegato Professionista e ad ogni Delegato dei Preparatori Atletici sarà determinato dalla Commissione Verifica Poteri prima di ogni Assemblea.

Le decisioni riguardanti le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Tale maggioranza dovrà altresì rappresentare almeno la metà più uno degli aventi diritto. Ciò tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale, convocata in seduta straordinaria con il voto favorevole del 4/5 degli aventi diritto, tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione.

Le votazioni avverranno a scrutinio segreto salvo che, ad accezione di quelle relative alle elezioni degli Organi Sociali, sia diversamente previsto dal presente Statuto o che l’Assemblea, a maggioranza assoluta tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione, non stabilisca una forma diversa di votazione.

Ogni riferimento ai quorum deliberativi deve tenere in considerazione il numero di voti cui ogni delegato ha diritto. La maggioranza dei presenti, pertanto, non sarà calcolata sul numero dei soggetti presenti all’Assemblea, bensì sul numero di voti cui i presenti hanno diritto.

Per tutte le Assemblee la Commissione Verifica Poteri è composta dai membri del Collegio di Garanzia in carica. La stessa provvederà alla verifica dei delegati e, in caso di assemblea elettiva, al controllo delle candidature ed a tutte le operazioni elettorali necessarie sulla scorta della documentazione che sarà fornita dalla Segreteria. Nel caso in cui un membro del Collegio di Garanzia risulti candidato, il Consiglio Direttivo nominerà un sostituto.

La Commissione si insedierà almeno due ore prima dell’inizio dei lavori.

4. Funzioni.

L’Assemblea Generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali o che non siano specificatamente attribuiti ad altri Organi dal presente Statuto.

Nella sessione ordinaria delibera tra le altre cose, in particolare, su:

a) esame della gestione sociale;

b) approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo;

c) eventuale elezione degli Organi dell’Associazione, nei termini e con le modalità previste dal presente Statuto;

d) indirizzi e direttive generali dell’Associazione;

e) nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e decisioni attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza di altri organi sociali.

L’Assemblea straordinaria delibera tra le altre cose, in particolare, sulle seguenti materie:

a) approvazione e modifica dello Statuto sociale;

b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

c) designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione;

d) scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione;

e) ogni altra questione che le sia sottoposta, purché di interesse comune delle varie componenti e non riservata ad altro organo.

Art. 9

Le Assemblee degli Allenatori Professionisti, degli Allenatori Dilettanti e dei Preparatori Atletici

1. Composizione.

L’Assemblea degli Allenatori Dilettanti è costituita dai delegati risultati eletti dai rispettivi Gruppi Regionali in ragione di uno ogni cento associati, sulla media degli iscritti al 31 dicembre di ogni anno del quadriennio precedente e con il minimo di uno per Regione.

L’Assemblea degli Allenatori Professionisti è costituita da n. 35 delegati risultati eletti a seguito di una votazione esercitata mediante la costituzione di seggi provinciali, interprovinciali o regionali su collegio unico nazionale da tutti gli allenatori professionisti, così individuati dal presente Statuto. L'Assemblea dei Preparatori Atletici è costituita da n. 25 delegati risultati eletti a seguito di una votazione esercitata mediante la costituzione di seggi provinciali, interprovinciali o regionali su collegio unico nazionale da tutti i Preparatori Atletici, così individuati dal presente Statuto.

L’individuazione e l’organizzazione dei seggi elettorali per le operazioni di voto dirette all’elezione dei delegati per l’Assemblea della componente degli Allenatori Professionisti e per l’Assemblea della componente dei Preparatori Atletici sono disciplinate dal Regolamento Organico.

Per l’elezione dei delegati alle Assemblee delle componenti degli Allenatori Dilettanti, degli Allenatori Professionisti e dei Preparatori Atletici, hanno diritto all’elettorato attivo coloro che risultano associati nell’anno in corso almeno quindici giorni prima della data dell’elezione, mentre hanno diritto all’elettorato passivo se risultano, altresì, associati nell’anno precedente.

I delegati durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato.

2. Convocazione.

Ciascuna Assemblea dovrà svolgersi almeno dieci giorni prima dell’Assemblea Generale elettiva. L’Assemblea di categoria, si riunisce una volta ogni quattro anni in sessione ordinaria, al fine della nomina dei delegati, della fissazione delle linee politiche e della valutazione di ogni altro aspetto relativo agli interessi esclusivi delle singole componenti.

Si riunisce in sessione straordinaria per decisione della componente professionistica e dilettantistica del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno 1/3 degli associati Professionisti, su richiesta di almeno 1/3 dei Preparatori Atletici, dei Gruppi Regionali che rappresentino almeno due quinti degli associati, o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, o a mente dell’art. 13 del presente Statuto, da trasmettere al Presidente a mezzo raccomandata, fax o e-mail, completa dell’ordine del giorno.

3. Costituzione e deliberazioni.

Per la validità delle Assemblee è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza degli Allenatori o dei Preparatori aventi titolo a parteciparvi.

In seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti.

4. Funzioni delle Assemblee.

Le Assemblee degli Allenatori Professionisti, degli Allenatori Dilettanti e dei Preparatori Atletici:

a) deliberano su tematiche proprie della rispettiva categoria. In materie di interesse generale dell’Associazione, le risultanze dei lavori assembleari assumono valore propositivo nei confronti dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo dell’A.I.A.C.; le delibere relative a tematiche proprie della categoria, per assumere rilevanza esterna, devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo dell’A.I.A.C. alla prima seduta utile;

b) designano il candidato a Presidente dell’A.I.A.C.;

c) designano i candidati consiglieri del Consiglio Direttivo in rappresentanza del Calcio Femminile e del Calcio a 5, che verranno eletti dall’Assemblea Generale;

d) eleggono ciascuna, tra gli associati appartenenti alla propria categoria, il Vicepresidente di cui all’art. 10;

e) eleggono ciascuna un membro effettivo ed un supplente del Collegio dei Revisori dei Conti;

f) eleggono ciascuna, tra gli associati, anche se appartenenti a categoria diversa dalla propria, un membro effettivo ed un supplente del Collegio dei Probiviri;

g) eleggono ciascuna, tra gli associati, anche se appartenenti a categoria diversa dalla propria, un membro effettivo ed un supplente del Collegio di Garanzia.

L'Assemblea degli Allenatori dilettanti designa, tra i propri componenti e nel rispetto delle proporzioni su base Regionale di cui all'art. 8, i delegati all'Assemblea Generale.

Le Assemblee degli Allenatori Professionisti e degli Allenatori Dilettanti eleggono infine, ciascuna, sette Consiglieri del Consiglio Direttivo.

Art. 9 bis

Svolgimento da remoto delle Assemblee

Le assemblee previste dal presente Statuto, che normalmente vengono svolte in presenza, potranno, per giustificati motivi, essere svolte da remoto attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia garantito: 

a) al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 

c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. È comunque obbligatorio lo svolgimento dell'assemblea in presenza qualora lo richieda almeno un quarto dei delegati che la compongono.

Art.10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente AIAC;

- n. 3 Vicepresidenti, di cui, uno con la funzione di Vicepresidente Vicario designato dal Consiglio Direttivo tra i due vicepresidenti eletti dalle due componenti a cui non appartiene il Presidente.

- n. 7 Allenatori Professionisti;

- n. 7 Allenatori Dilettanti;

- n. 1 rappresentante del Calcio Femminile;

Sia fra i sette consiglieri degli Allenatori Dilettanti che fra i sette consiglieri degli Allenatori Professionisti di cui al comma precedente deve essere assicurata la presenza di almeno un componente di genere maschile e di almeno un componente di genere femminile.

Il rappresentante del Calcio Femminile, designato dall’assemblea di categoria ed eletto dall’assemblea generale, dovrà risultare tesserati al Settore Tecnico per due anni negli ultimi dieci per squadre partecipanti a campionati di Calcio Femminile. 

E' consentito al Consiglio Direttivo di riunirsi in teleconferenza.

Art. 11

Elezione del Presidente

Le Assemblee degli Allenatori Professionisti, degli Allenatori Dilettanti e dei Preparatori Atletici potranno designare ciascuna un candidato da scegliersi nell’ambito degli iscritti all’A.I.A.C., tra coloro i quali faranno pervenire a mezzo deposito presso la sede della Segreteria nazionale, a mani, a mezzo raccomandata a/r, a mezzo pec, o a mezzo telegramma la comunicazione scritta della loro candidatura e delle loro linee programmatiche almeno 7 giorni prima dell’Assemblea di Categoria.

Non sarà ritenuta valida la candidatura pervenuta oltre tale termine.

Per quanto riguarda l’Assemblea degli Allenatori Dilettanti la Segreteria provvederà a trasmettere la documentazione via e-mail ai Gruppi Regionali.

Gli Allenatori Professionisti e i Preparatori Atletici potranno individualmente consultarla cliccando su apposito link nel sito www.assoallenatori.it che sarà indicato nella lettera di convocazione all’Assemblea oppure richiedendo l’intera documentazione alla Segreteria dell’Associazione, che provvederà senza indugio alla trasmissione.

La validità delle candidature è subordinata all’invio del documento di cui sopra e saranno pubblicate in tempo utile sul sito internet dell’A.I.A.C..

In caso di designazione da parte dell’Assemblea di categoria, il programma già precedentemente depositato presso la Segreteria nazionale, senza che sia data la possibilità di apportare modifiche e/o cambiamenti di alcun genere, sarà allegato dalla Segreteria alla lettera di convocazione dei delegati all’Assemblea Generale.

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei voti ed in considerazione del principio del voto ponderato di cui all’art. 8, comma 3.

Ciascun delegato potrà esprimere una sola preferenza.

I voti dei Delegati Professionisti e dei Preparatori Atletici sono conteggiati attraverso voto ponderato secondo il criterio di cui all'art. 8.

Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza dei voti, si procederà immediatamente ad una nuova votazione e così fino ad un massimo di tre votazioni. Successivamente si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla terza votazione. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti dei delegati presenti tenendo in considerazione il principio del voto ponderato di cui all’art. 8, comma 3.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta l’A.I.A.C. nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale.

Inoltre:

a) convoca l’Assemblea Generale e quelle di Categoria;

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

c) convoca, almeno due volte all’anno, il Consiglio dei Presidenti dei Gruppi Regionali per una riunione congiunta con il Consiglio Direttivo;

d) convoca e presiede il Consiglio delle Qualifiche;

e) coordina l’attività di tutti gli Organi dell’Associazione;

f) per particolari e urgenti motivi, sentito l’Ufficio di Presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere proposti per la ratifica alla prima riunione utile da tenersi in ogni caso anche in teleconferenza personale dei membri entro 60 giorni dall’assunzione del provvedimento. La mancata ratifica comporta la immediata decadenza degli stessi;

g) delibera, secondo le modalità di cui al successivo art. 20, l’espulsione dell’associato.

Il Presidente può avvalersi, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, per la trattazione e la risoluzione dei problemi che investono particolare competenza professionale, della collaborazione, anche retribuita, di esperti non appartenenti all’Associazione. In caso di impedimento o assenza, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente Vicario per un periodo non superiore a sei mesi, dopodiché si dovrà procedere a nuove elezioni con le modalità di cui al comma successivo. In caso di sue dimissioni e vacanza superiore a sei mesi, il Vicepresidente Vicario dovrà provvedere, senza indugio, alla convocazione dell’Assemblea straordinaria per l’elezione di un nuovo Presidente entro 90 giorni dalla data delle dimissioni o della vacanza, a meno che non manchino meno di 120 giorni al rinnovo ordinario delle cariche o dalla convocazione dell’Assemblea ordinaria.

Art. 13

I Vicepresidenti

I tre Vicepresidenti sono eletti dalle Assemblee di Categoria, uno dall'Assemblea degli Allenatori Professionisti, uno da quella degli Allenatori Dilettanti ed uno da quella dei Preparatori Atletici. I Vicepresidenti collaborano col Presidente nella gestione dell’Associazione, costituendo con lo stesso l’Ufficio di Presidenza.

I Vicepresidenti richiedono al Presidente la convocazione dell’assemblea del proprio settore che dovrà provvedervi entro 20 giorni dalla richiesta.

Nel caso di dimissioni o perdita dei requisiti richiesti, per l’elezione di ogni Vicepresidente dovrà essere convocata l’Assemblea di Categoria per provvedere ad una nuova elezione, salvo, che al momento delle dimissioni o della perdita dei requisiti, manchino meno di 9 mesi alla scadenza del quadriennio olimpico. In tal caso il Vicepresidente di categoria verrà designato tra i Consiglieri nazionali dal Consiglio Direttivo su indicazione dei membri della componente di riferimento; il Vicepresidente rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato. Tale Consigliere sarà surrogato con il primo dei non eletti della categoria.

Art. 14

Elezione dei Consiglieri

Le Assemblee degli Allenatori Dilettanti e degli Allenatori Professionisti provvederanno ciascuna alla elezione di sette Consiglieri.

Le candidature degli Allenatori Dilettanti dovranno pervenire da parte dei Gruppi Regionali di appartenenza alla Segreteria nazionale entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l’Assemblea di Categoria. In modo analogo dovranno pervenire alla Segreteria nazionale le candidature da parte di ogni singolo candidato Professionista. Per ciascuna categoria, fatto salvo quanto previsto dall’Art.10, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevarrà il candidato con maggior anzianità di iscrizione, in forma continuativa, all’A.I.A.C. ed in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

In caso di dimissioni e vacanza, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, si procederà alla sua sostituzione, categoria per categoria, con il primo dei non eletti rispettando la rappresentanza di genere.

Art. 15

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

In particolare:

a) elabora le strategie ed assume le iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali;

b) concorda con i Presidenti Regionali gli obiettivi e direttive di politica e gestione associativa sul territorio e ne verifica congiuntamente, su base semestrale (o annuale), il grado di realizzazione;

c) verifica la correttezza dell’operato gestionale ed economico dei Gruppi Regionali e Provinciali e approva la relazione a consuntivo annuale dei Gruppi Regionali, con facoltà di chiedere elementi integrativi di giudizio;

d) ha facoltà di deferire al giudizio del Collegio di Garanzia gli associati, in caso di violazioni del presente Statuto o delle altre disposizioni A.I.A.C.;

e) ha facoltà di sciogliere i Consigli Regionali e Provinciali per manifesta inadeguatezza nel perseguimento degli obiettivi associativi, nonché per gravi inadempienze di carattere economico e gestionali. In tale ipotesi il Consiglio Direttivo nomina i relativi Commissari prevedendo le funzioni direttive al fine del rispetto dello Statuto redigendo eventuali Regolamenti;

f) ha facoltà, per esigenze di economicità e di efficienza, sentiti i Gruppi Regionali e Provinciali interessati, di accorpare uno o più gruppi provinciali composti alla data del 31 dicembre da un numero inferiore di 60 associati;

g) nomina il Segretario Generale e il Vicesegretario dell’A.I.A.C.;

h) nomina i componenti delle Commissioni, il Responsabile ed i componenti del Centro Studi, i componenti le sezioni ed i relativi coordinatori;

i) designa i rappresentanti dell’A.I.A.C. secondo quanto previsto dallo Statuto della F.I.G.C. presso gli Organi federali e presso qualsiasi altra Associazione ed Ente;

j) assicura le attività previste dallo Statuto Federale per le elezioni dei rappresentanti degli Allenatori all’Assemblea Federale o al Consiglio Federale;

k) determina gli importi delle quote associative annuali, assicura le quote associative e le modalità di erogazione delle stesse nei confronti dei Gruppi Regionali;

l) è l’organismo disciplinare nei riguardi dei componenti il Collegio di Garanzia;

m) può costituire, all'occorrenza, società di servizi e/o altri enti di terzo settore con finalità sociali.

Art. 16

Compiti dei Consiglieri

I Consiglieri hanno il compito di mantenere uno stretto legame con i Presidenti Regionali, partecipando anche alle riunioni ed alle assemblee dei Gruppi Regionali per informare sulla gestione dell’Associazione, sulle azioni intraprese, sui risultati conseguiti, sui rapporti con gli Organi federali e su quant’altro sia loro richiesto. Essi provvederanno, nel contempo, a farsi portatori delle istanze che da dette riunioni emergessero e a informare il Consiglio Direttivo delle attività svolte dai Gruppi suddetti, sulle quali ciascun Consigliere è legittimato a chiedere notizie.

I Consiglieri, per i compiti di cui al primo comma, possono essere sostituiti da persone a ciò delegate su decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Sostituzione dei Consiglieri

I membri del Consiglio Direttivo, così come quelli degli altri Organi sociali, possono cessare dal loro incarico per:

a) dimissioni;

b) decadenza a seguito di 6 (sei) consecutive ed ingiustificate assenze alle riunioni del previsto Organo;

c) vacanza per altro motivo;

d) perdita della qualità di socio;

e) variazione dello status da dilettante a professionista.

In caso di cessazione si procederà alla loro sostituzione, categoria per categoria, col primo dei non eletti, così come previsto dall’art. 14, ultimo comma, del presente Statuto.

Qualora, a seguito di cessazioni, come sopra indicate, in assenza di altri eletti in graduatoria, venissero a mancare i sostituti, in occasione della prima Assemblea, si procederà alla nomina dei mancanti e alla formazione di nuova graduatoria. I sostituti rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio.

L’impedimento temporaneo, inferiore a mesi quattro, non determina la cessazione della carica. Qualora l’impedimento si protragga oltre il termine di cui sopra, si procederà alla sostituzione.

Nel caso che, nel corso di un esercizio, a seguito della impossibilità di effettuare sostituzione dei membri cessati per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri si riduca alla metà, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e si dovrà provvedere ad una nuova elezione alle successive Assemblee che dovranno essere tenute, su convocazione del Presidente, entro 60 giorni dal momento in cui è venuto a mancare il numero minimo previsto.

Il nuovo Consiglio Direttivo, come sopra eletto, rimarrà in carica per un quadriennio, come previsto normalmente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art 18

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa dell’Associazione in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio direttivo.

Il Segretario Generale, inoltre:

a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento organico;

b) assiste alle riunioni dell’Assemblea Generale, delle Assemblee delle Componenti, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza, e ne redige i verbali, anche avvalendosi della Segreteria. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria;

c) coordina e dirige la Segreteria;

d) cura l’organizzazione generale dei servizi e degli uffici;

e) predispone il bilancio consuntivo e quello di previsione;

f) sovrintende agli uffici e ne dirige il personale;

g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;

h) dirige le attività a rilevanza economica dell’Associazione.

Art. 19

Il Vice - Segretario Generale

Il Vice - Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e collabora con il Presidente, il Segretario Generale e gli Organi centrali e periferici. Partecipa inoltre a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo

e su richiesta alle riunioni di ogni altro organismo dell’associazione con funzione di verbalizzante ed eventualmente consultive.

Art. 19 bis

Il Consiglio delle Qualifiche

E' istituito - con funzione consultiva - il Consiglio delle Qualifiche.

E' composto dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza, dal Segretario Generale e da componenti - nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che possiedono la qualifica che rappresentano - quali espressioni delle qualifiche riconosciute dal Settore Tecnico.

Ha la funzione di raccogliere le specificità proprie di ogni singola qualifica con l'obiettivo di dare rappresentanza alle singole categorie e fornire impulso all'associazionismo nelle aree rappresentate, anche promuovendo e sostenendo iniziative sui territori riguardanti i temi di loro pertinenza.

Si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Art. 20

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia è organo di giustizia interna e giudica, con competenza esclusiva, in arbitrato irrituale e con obbligo di succinta motivazione, sulle questioni disciplinari relative agli associati.

Ad esso è demandato il giudizio disciplinare degli associati che abbiano violato i doveri di cui all'art. 5 del presente Statuto e potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti:

a) ammonizione o deplorazione;

b) sospensione temporanea dalla qualità di associato;

c) proposta di espulsione definitiva dall'Associazione.

Il procedimento è attivato su impulso di qualunque associato nonché del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio di Garanzia decide con lodo arbitrale irrituale succintamente motivato ed è composto di tre membri dei quali: a) un arbitro è eletto dall’Assemblea dei Preparatori Atletici; b) un arbitro è eletto dall’Assemblea degli Allenatori Dilettanti; c) un arbitro è designato dall’Assemblea degli Allenatori Professionisti.

I componenti il Collegio di Garanzia dovranno essere in possesso di laurea in materie giuridiche e la loro attività è svolta a titolo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese vive, qualora presenti e documentate. Il Collegio di Garanzia, nella prima riunione successiva alla elezione, nomina, al proprio interno, il Presidente.

Il Collegio di Garanzia si riunisce, anche in teleconferenza, ogni qualvolta necessario, dando comunicazione all’interessato della data della riunione e concedendo a questi termini per la difesa, esclusivamente scritta, entro sette giorni prima della riunione.

Tutte le comunicazioni dirette al Collegio, così come quelle del Collegio stesso, ivi compreso esplicitamente l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare o di archiviazione, saranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica. Ogni provvedimento assunto dal Collegio di Garanzia sarà comunicato, senza indugio, al Presidente, al Consiglio Direttivo, al Segretario Generale e al Vicesegretario Generale.

Il Collegio di Garanzia stabilisce la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.

La proposta di espulsione definitiva dall’Associazione sarà comunicata all’Associato e al Presidente dell’Associazione per la conseguente eventuale ratifica, previa concessione di termine a difesa, esclusivamente scritta, dell’interessato.

Il Presidente dell’Associazione, ricevute le eventuali difese scritte dell’Associato e sentito in merito il parere del Consiglio Direttivo, adotterà l’eventuale provvedimento di espulsione dandone comunicazione scritta al ricorrente, e, ove necessario, provvedendo alla pubblicazione sull'organo ufficiale dell'Associazione.

I membri del Collegio di Garanzia inoltre sono componenti della commissione verifica poteri come indicato dall’art. 8 del presente statuto.

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti uno dalla categoria degli Allenatori Professionisti, uno dalla categoria degli Allenatori Dilettanti ed uno dalla categoria dei Preparatori Atletici. I componenti sono eletti con le modalità di cui all'art. 9 e scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali. Vengono eletti anche tre supplenti, uno per categoria, che subentreranno ai membri effettivi della stessa categoria qualora per qualsiasi causa uno di loro cessi l'incarico. Ogni qual volta un membro supplente sostituirà un membro effettivo o venga a cessare dall’incarico, subentrerà il primo dei non eletti della stessa categoria o, in mancanza, dell’altra categoria. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella prima riunione successiva alla elezione, nomina al proprio interno un Presidente. In caso di dimissioni o vacanza del Presidente si provvederà alla nomina di un nuovo Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede a redigere le proprie osservazioni sul bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo in occasione dell’Assemblea annuale e compie, almeno ogni quattro mesi, con la presenza di non meno di due dei suoi membri, controlli sulla regolare tenuta della contabilità. Può convocare l’Assemblea Generale in seduta ordinaria e straordinaria ai sensi dell’art. 8 e le Assemblee di Categoria nei casi eventualmente previsti dal Regolamento Organico.

Art. 22

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi uno eletto dalla categoria degli Allenatori Professionisti, uno dalla categoria degli Allenatori Dilettanti ed uno dalla categoria dei Preparatori Atletici. I componenti sono eletti con le modalità di cui all'art. 9. I componenti del Collegio dei Probiviri, da scegliersi preferibilmente tra gli associati, dovranno essere in possesso di laurea in materie giuridiche. Vengono eletti anche tre supplenti (un Allenatore Professionista, un Allenatore Dilettante, un Preparatore Atletico) che subentreranno ai membri effettivi della stessa categoria qualora, per qualsiasi causa, uno di loro cessi dall’incarico.

Il Collegio dei Probiviri, nella prima riunione successiva alla elezione, nomina, al proprio interno, il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri dirime eventuali controversie fra gli associati e giudica inappellabilmente, con competenza esclusiva, come arbitro semplice ed irrituale e con succinta motivazione, su ogni questione che possa insorgere circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto e di ogni altra disposizione A.I.A.C..

Il Collegio dei Probiviri può all’occorrenza avvalersi anche di consulenti esterni.

Art. 23

Elezione dei Collegi dei Revisori, dei Probiviri e degli arbitri del Collegio di Garanzia

Le Assemblee di Categoria procederanno alle elezioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22, tra le candidature pervenute a pena di inammissibilità alla Segreteria nazionale entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l’assemblea di categoria.

Le candidature dovranno essere accompagnate, a pena di inammissibilità della candidatura, dal curriculum di ciascun candidato in conformità ai requisiti richiesti.

Art. 24

Gruppi Regionali

In ogni Regione del territorio nazionale si costituisce un Gruppo Regionale rappresentato da un Presidente.

Ai Gruppi Regionali, a fronte delle proprie spese di gestione, competerà una percentuale delle quote associative dei propri iscritti nella misura che stabilirà il Consiglio Direttivo.

I Gruppi Regionali non hanno autonoma rappresentanza legale.

I Gruppi Regionali dovranno redigere una relazione annuale riguardante l’attività svolta e l’uso delle entrate a loro pervenute (rendiconto) da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo nazionale previa verifica e parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti nazionali.

I Gruppi Regionali debbono assicurare:

a) l'attività dell'associazione in Regione in conformità alle indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;

b) il coordinamento delle attività associative dei Gruppi Provinciali nel territorio di propria competenza;

c) lo sviluppo del proselitismo e della partecipazione alla vita associativa;

d) servizi ed assistenza agli associati;

e) relazioni efficaci con le istituzioni presenti sul territorio;

f) l'inserimento nel Consiglio Direttivo di un rappresentante del Calcio a 5, di un rappresentante del Calcio Femminile, di un rappresentante dei Preparatori Atletici e di un rappresentante per l'attività di base e giovanile.

Art. 25

Gruppi Provinciali 

I Gruppi Regionali costituiscono sul proprio territorio Gruppi Provinciali con il compito di coordinare a livello locale l’attività dell’Associazione secondo gli indirizzi del Gruppo Regionale in armonia con la politica dell’Associazione. Si possono altresì costituire Gruppi Sub-provinciali con delibera del Gruppo Provinciale di riferimento d’intesa con il Gruppo Regionale e con il Consiglio Direttivo.

I Gruppi Sub-provinciali costituiti sono rappresentati nei Consiglio Direttivo regionali dai rappresentanti provinciali di riferimento. Casi particolari dovranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo nazionale.

Il Gruppo Provinciale, rappresentato dal suo Presidente o da un suo delegato, cura in particolare i rapporti con gli Organi e le componenti federali locali attivandosi anche per l’organizzazione dell’attività di aggiornamento, la diffusione dell’informazione e l’assistenza degli iscritti.

I Presidenti dei Gruppi Provinciali per l’attività associativa e gestionale dipendono dal Gruppo Regionale al quale presentano il rendiconto annuale per l'approvazione.

Dovranno provvedere inoltre all’inserimento nel Consiglio Direttivo di un rappresentante del Calcio a 5, di un rappresentante del Calcio Femminile e di un rappresentante dei Preparatori Atletici.

Art. 26

Centro Studi

E' istituito il “Centro Studi A.I.A.C.”, per lo studio e la ricerca in materie legate allo sviluppo della tecnica e della tattica calcistica, al calcio giovanile ed alla preparazione atletica, nonché ad ogni argomento di carattere sindacale o di interesse per la categoria professionale dei tecnici.

Le attività del Centro Studi saranno programmate e monitorate dal Consiglio Direttivo.

Art. 27

Relazione morale e finanziaria

Il Presidente presenterà annualmente al Consiglio Direttivo una relazione che accompagnerà la presentazione del bilancio sull’attività svolta, gli obiettivi raggiunti ed i programmi futuri.

Il Segretario Generale annualmente predispone al termine di ogni esercizio decorrente dal 1° Gennaio al 31 Dicembre, un rendiconto sul bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti per un parere al riguardo.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno quindi sottoposti per l'approvazione all'Assemblea Generale convocata allo scopo ogni anno.

Art. 28

Attività Internazionale

L'Associazione Italiana Allenatori Calcio si impegna a promuovere le relazioni internazionali tra le Associazioni Allenatori europee e mondiali.

Art.29

Attività pubblicitaria

L’attività pubblicitaria o comunque attinente all’utilizzazione del diritto d’immagine, se a titolo individuale, è liberamente esercitata da ogni singolo iscritto all’Associazione Italiana Allenatori Calcio. Gli associati, peraltro, cedono all’A.I.A.C. i diritti di utilizzazione del loro ritratto per l’ipotesi in cui il ritratto stesso sia destinato alla realizzazione di raccolte o collezioni o concerne comunque riproduzioni relative a più allenatori.

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio è pertanto autorizzata a cedere a terzi, anche a titolo oneroso, i suddetti diritti di utilizzazione di ritratto.

Art. 30

Requisiti ed Incompatibilità

Possono candidarsi alle cariche di Presidente, Vicepresidente, Consigliere Nazionale e Presidente Regionale coloro che risultano associati - anche se non in modo continuativo - per almeno cinque anni negli ultimi dieci e lo siano ininterrottamente negli ultimi due anni.

Possono candidarsi a tutte le altre cariche nazionali e locali coloro che risultano associati negli ultimi due anni.

Sono ineleggibili, a tutte le cariche elettive nazionali e locali, coloro che sono stati colpiti negli ultimi sette anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, da parte della Federazione nazionale, dal CONI, dalle discipline associate o dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti. 

Sono, inoltre, ineleggibili coloro che hanno riportato, negli ultimi sette anni, salva comunque riabilitazione o estinzione del reato, condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno, e nonché chiunque abbia subito negli ultimi dieci anni, sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche. I soggetti colpiti da squalifica o inibizione non possono partecipare all'attività associativa per tutto il periodo di durata delle sanzioni. 

Tutte le cariche elettive previste dal presente statuto sono incompatibili tra loro fatta eccezione per l'incarico di Delegato assembleare.

Tutte le cariche elettive previste dal presente Statuto sono incompatibili con cariche elettive presso altre Leghe e/o Componenti FIGC, sia a livello nazionale che territoriale.

Art. 31

Proroga poteri degli organi sociali

Nel caso in cui non vengano proposte candidature nei termini previsti o non avvenga l’elezione di alcun candidato, i relativi Organi rimangono in carica fino alla nomina dei successori, a seguito di elezioni che dovranno avvenire entro 90 giorni dalla data dell’Assemblea in cui si è verificato quanto sopra.

Art. 32

Durata delle cariche sociali

Il Presidente, i Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio di Garanzia e il Collegio dei Probiviri, Delegati Assembleari, Presidenti Regionali, Presidente Provinciali, Presidenti Sub-provinciali, restano in carica quattro anni in corrispondenza del quadriennio olimpico e possono essere rieletti per un massimo di due mandati. È consentito un terzo mandato per la carica di Presidente sempre che raggiunga il quorum del 75% dei voti.

Art. 33

Scioglimento dell’Associazione

L’A.I.A.C. si scioglierà nei casi previsti dalla legge e su delibera dell’Assemblea Generale riunita in seduta straordinaria. Nella ipotesi sopra descritta l’eventuale giacenza di cassa e il patrimonio sociale ai sensi dell’art. 148 comma 8 T.U.I.R. saranno devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 commi 3 e ss della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del diritto ordinario in quanto applicabili.

Art. 35

Vincolo di giustizia

Gli associati hanno l’obbligo di osservare il presente statuto, il regolamento organico, le delibere degli organi direttivi.

Essi, con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dall’A.I.A.C..

Tutte le questioni e tutte le controversie che potranno insorgere durante tale rapporto inerenti l’interpretazione e l’esecuzione delle norme statutarie e regolamentari, comprese quelle collegate alle determinazioni del consiglio direttivo e quelle tutte, comunque, insorgenti tra l’associazione e gli associati e tra gli associati medesimi, devono essere obbligatoriamente sottoposte alla esclusiva e preventiva conoscenza e competenza dei soli organi associativi funzionalmente preposti a risolvere le stesse .

Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia interna comporta l’erogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dallo statuto e dal regolamento organico.

Art. 36

Revocazione

Le decisioni pronunciate da qualsiasi organo competente dell’Associazione, possono essere impugnate per revocazione, innanzi al Consiglio Direttivo, se:

a) sono effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;

b) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false;

c) dopo la decisione sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’altra parte;

d) la decisione è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;

e) vi è tale errore quando la decisione è fondata solo sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è

positivamente stabilita e, tanto nell’uno quanto nell’altro caso, se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la decisione ebbe a pronunciare;

f) la decisione è effetto del dolo del giudice;

g) Le decisioni per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui alle lettere (a), (b), (c) ed (e) del comma precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

La revocazione si propone con ricorso.

Il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui alle lettere (a), (b), (c) ed (e) del primo comma del presente articolo e del giorno della scoperta o dell’accertamento del fatto.

Le modalità e i termini di presentazione del ricorso e dello svolgimento del procedimento sono gli stessi previsti per l’atto oggetto della decisione impugnata.

Non può essere impugnata per revocazione la decisione pronunciata nel giudizio per revocazione.

NORMA TRANSITORIA:

Con riferimento ai preparatori atletici, in relazione ai requisiti per le candidature a Presidente, Vicepresidente di cui all’art 30, qualora l’anzianità associativa richiesta faccia riferimento agli anni precedenti la fusione, sarà comunque sufficiente, ai fini dell’eleggibilità, la dimostrazione della continuità associativa in A.I.A.C. a partire dall’anno 2019.

Il computo dei mandati di cui all’Art. 32 partirà con le elezioni del quadriennio 2017/2020.

Aggiornato il 22 luglio 2024


Titolo