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Regolamento organico
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
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Pubblicato il: 2021-06-14 00:00:00

SEZIONE I – A.I.A.C. Nazionale

Art.1

I Soci

Possono associarsi all’’AIAC tutti i tecnici di cui all’art. 5 dello Statuto.

Art.2

Categorie di soci e loro attribuzioni

A) ORDINARI:

Essi hanno diritto:

- a portare il distintivo sociale;

- a intervenire a convegni, raduni, e assemblee;

- a frequentare le sedi provinciali, regionali e nazionali dell'AIAC;

- a fruire di tutte le agevolazioni che l'AIAC sarà riuscita ad ottenere per i propri iscritti;

- al voto, nei modi e nei termini previsti dal presente R.O. e dallo Statuto;

- a far parte delle rappresentanze dei Gruppi e dell'Associazione;

- a essere nominati nelle Commissioni in rappresentanza dell'AIAC;

- ad essere eletti alle Cariche Sociali.

Hanno, inoltre, i seguenti doveri, pena l’irrogazione delle relative sanzioni disciplinari:

- tenere condotta conforme alla propria professione;

- rispettare lo Statuto, il R.O. e le Norme Federali;

- astenersi dal compiere atti ed esprimere giudizi lesivi per i colleghi e che possono ledere gli interessi morali e finanziari dell'AIAC od ostacolarne l'azione;

- Indirizzare eventuali reclami esclusivamente di fronte agli Organi dell’AIAC.

B) SOCI ONORARI:

Sono costituiti da quei soci che, per particolari meriti acquisiti nel corso della propria militanza associativa, si siano significativamente distinti per l’affermazione delle finalità e dei valori dell’AIAC. Non hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale. Godono degli stessi diritti dei Soci ordinari.

C) SOSTENITORI:

Sono costituiti da tutti coloro che sostengono ed aderiscono agli scopi associativi dietro pagamento della quota annuale il cui importo viene determinato da delibera del CD.

D) SOSTENITORI ONORARI:

Sono costituiti da coloro che, pur non essendo tecnici, si siano significativamente distinti per l’affermazione delle finalità e dei valori dell’AIAC. Non hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale. Godono degli stessi diritti dei Sostenitori.

Art. 3

Perdita della qualifica di socio

Si perde la qualità di socio nei seguenti casi:

- dimissioni;

- espulsione ai sensi dell'art. 4.C del R.O.

Art. 4

Sanzioni

A carico dei soci possono essere adottati, a cura del Collegio di Garanzia e secondo le modalità di seguito indicate, provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.

Tali sanzioni vengono irrogate, secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell’infrazione.

L’ammonizione viene applicata in caso di mancata osservanza delle norme statutarie, regolamentari e per comportamento non consono alle qualità di sportivo e di tecnico.

La sospensione a termine viene irrogata per condotta gravemente contraria, ovvero per reiterate condotte contrarie, allo Statuto ed al Regolamento Organico.

La sanzione dell'espulsione dell’associato può essere inflitta a seguito di condanna, ancorché non ancora passata in giudicato, per reato doloso.

Può essere, inoltre, inflitta in caso di irrogazione di sanzioni dagli Organi FIGC e/o CONI superiore ad un anno.

L’espulsione, inoltre, viene comminata per gravi motivi di insanabile contrasto con le finalità statutarie.

L’espulsione potrà essere, infine, inflitta anche in ipotesi di recidiva nell’applicazione di sanzioni disciplinari a carico dello stesso associato.

Ai fini della recidiva, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi cinque anni dalla loro applicazione.

In tutti i casi per i quali è prevista la sanzione dell’espulsione, il Collegio di Garanzia è legittimato a sospendere cautelativamente l’associato fino a un massimo di un anno.

Art. 5

Competenza e norme di procedura per le sanzioni

L'iniziativa per sottoporre i soci al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni compete a ciascun socio, agli organi provinciali, regionali e nazionali, ogni qualvolta vengano a conoscenza di fatti che possono portare a tali provvedimenti.

Il Collegio di Garanzia è competente a discutere, in prima e unica istanza, sulle questioni riguardanti i componenti del Collegio dei Probiviri Nazionale.

Nell’ambito del procedimento disciplinare il Collegio di Garanzia è tenuto a rispettare il principio del contraddittorio.

Al soggetto sottoposto al procedimento disciplinare verrà preliminarmente contestato, a mezzo raccomandata a/r ovvero posta elettronica, l’addebito disciplinare, con diritto dell’interessato di presentare memorie scritte nel termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Decorso tale termine, i provvedimenti definitivi dovranno essere adottati entro i 90 giorni successivi e portati a conoscenza dell'interessato entro 20 giorni dalla pronunzia, mediante raccomandata a/r ovvero posta elettronica.

Il Collegio dei Probiviri è competente a discutere sulle questioni riguardanti la validità delle Assemblee elettive. In questo caso il ricorso deve essere presentato entro 7 giorni dallo svolgimento delle Assemblee.

Art. 6

I delegati

Si possono candidare a delegati per l’Assemblea di categoria e conseguentemente per l’Assemblea Generale solo i delegati provinciali eletti alle Assemblee Regionali.

Il Presidente Regionale eletto, qualora dilettante, nel rispetto delle proporzioni di cui agli Artt. 8 e 9 dello Statuto Nazionale, è di diritto delegato all’Assemblea di categoria e conseguentemente all’Assemblea Generale.

I delegati dilettanti all’Assemblea di categoria, effettivi e supplenti, sono individuati, su base regionale e con le proporzioni di cui all’Art. 9 dello Statuto Nazionale, tra gli eletti dall’Assemblee Regionali in ragione dei voti conseguiti.

I delegati dilettanti all’Assemblea Generale, effettivi e supplenti, sono individuati, su base regionale e con le proporzioni di cui all’Art. 8 dello Statuto Nazionale, tra i designati all’Assemblea di categoria in ragione dei voti conseguiti.

Si considerano delegati supplenti ad entrambe le Assemblee i primi quattro delegati non rientranti fra gli effettivi.

I delegati degli allenatori professionisti e dei preparatori atletici all’Assemblea di Categoria e all’Assemblea Generale sono eletti in conformità agli Artt. 8 e 9 dello Statuto Nazionale.

Art. 7

Candidature agli organi nazionali

I candidati agli organi nazionali per la componente dilettantistica, di cui all’art.9 lettere b,d,e,f,g dello Statuto Nazionale devono essere proposti da almeno un Gruppo Regionale, tramite apposita delibera; i candidati al Consiglio Nazionale devono essere proposti esclusivamente dal Gruppo Regionale di appartenenza. La candidatura deve pervenire alla Segreteria Nazionale mediante raccomandata a/r recante all'esterno la dicitura ELENCO DEI CANDIDATI, o a mezzo PEC entro, perentoriamente, le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea di categoria, salvo diverse disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento elettorale.

I candidati agli organi nazionali per la componente degli allenatori professionisti e per la componente dei preparatori atletici, di cui all’Art.9.4 dello Statuto Nazionale, devono far pervenire la candidatura alla Segreteria Nazionale mediante raccomandata a/r recante all'esterno la dicitura PROPOSTA DI CANDIDATURA, o a mezzo PEC entro, perentoriamente, le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea di categoria, salvo diverse disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento elettorale.

La regolarità delle candidature sarà verificata dal Collegio di Garanzia entro 48 ore dalla scadenza della presentazione; entro il medesimo termine le decisioni saranno pubblicate sul sito nazionale.

Eventuali reclami potranno essere presentati al Collegio dei Probiviri entro 48 ore dalla pubblicazione di cui al comma precedente.

In caso di impedimento di uno o più membri dei collegi, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare i sostituti.

Ai fini dell’elezione del Presidente e dei rappresentanti di Calcio a 5 e Calcio Femminile la Segreteria Nazionale ufficializzerà le candidature, attraverso la pubblicazione sul sito nazionale, al termine delle Assemblee di categoria.

Art.8

Organi delle assemblee

Sono Organi dell’Assemblea:

a) il Presidente;

b) il Segretario;

c) la Commissione elettorale o Verifica poteri;

Il Presidente viene scelto, tra i delegati, mediante votazione per alzata di mano con appello nominale.

Compiti del Presidente di ogni singola Assemblea sono:

- stabilire le modalità di svolgimento dell'Assemblea qualora non siano previste dallo Statuto o dal R.O.;

- dirigere il dibattito, in particolare, concedendo o togliendo la parola ai partecipanti;

- accertare la valida costituzione dell'Assemblea;

- constatare l'esito delle votazioni per alzata di mano con appello nominale o in altro modo qualora non siano di competenza di altro Organo;

- dare lettura delle votazioni a scrutinio segreto;

- chiarire le modalità con cui si devono svolgere le votazioni.

Il Segretario è, di norma, il Segretario dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, verrà nominato uno dei presenti con le stesse modalità del Presidente.

Il Segretario provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea che dovrà contenere, in maniera sintetica ma esauriente, gli interventi dei partecipanti qualora gli stessi non producano il testo del loro intervento firmato che, in tal caso, sarà allegato al verbale costituendone parte integrante e sostanziale.

La Commissione Verifica dei Poteri è composta come da art. 8.3 dello Statuto Nazionale.

La Commissione ha i seguenti compiti:

a) controlla la validità degli elenchi dei delegati sui quali la segreteria nazionale avrà posto preventivamente una dichiarazione comprovante che le persone indicate sull'elenco risultano iscritte all' A.I.A.C. secondo i requisiti previsti dall’Art 6 dello Statuto.

b) accerta l’identità e la presenza dei delegati indicati negli elenchi;

c) redige apposito elenco, su stampato predisposto dalla Segreteria Nazionale, dei delegati presenti, ai fini, anche e principalmente, delle elezioni e delle votazioni;

d) redige verbale delle operazioni della stessa compiute ai sensi delle lettere precedenti e lo presenta al Presidente dell'Assemblea affinché ne venga data lettura;

e) accerta la regolarità delle candidature per le quali la Segreteria Nazionale dovrà preventivamente certificare l'iscrizione all'A.I.A.C. nei termini previsti dallo Statuto e dal R.O.;

f) provvede a regolare le operazioni di voto a scrutinio segreto;

g) effettua lo scrutinio delle schede;

h) redige verbale delle operazioni di cui ai punti (e), (f) e (g) e dei risultati delle votazioni, trasmettendolo al Presidente dell'Assemblea per la successiva proclamazione.

La valida costituzione dell'Assemblea dovrà essere comunicata e fatta constatare a verbale dal Presidente prima dell'inizio del dibattito o, comunque, della prima votazione, escluse quelle di nomina degli Organi dell'Assemblea.

Qualora l'Assemblea funzioni in seconda convocazione, il Presidente, in apertura di seduta, dovrà dare lettura del verbale redatto dal Segretario nazionale, da cui risulti la mancata validità della prima convocazione con l'indicazione del numero dei presenti.

La seconda convocazione deve essere prevista non meno di ventiquattrore prima dopo la prima e nella stessa località.

Art. 9

Convocazione delle assemblee

La convocazione dell’Assemblea Generale è diramata dal Presidente ai sensi dall’Art.8.2 dello Statuto.

Ai fini dell'inserimento nell'ordine del giorno, le eventuali proposte di modifica dello Statuto avanzate dal Consiglio Direttivo o dai soci tramite i Gruppi Regionali competenti o altri argomenti da sottoporre al dibattito assembleare pervenuti, sempre tramite i G.R. dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Entro 7 giorni dal ricevimento, la Segreteria Nazionale, qualora l'Assemblea fosse già stata convocata, procederà ad integrare l'ordine del giorno già reso noto con i nuovi argomenti dandone comunicazione con le stesse modalità della convocazione.

Le convocazioni delle Assemblee di Categoria sono diramate dal Presidente ai sensi dell’Art. 9.2 dello Statuto.

Tutte le Assemblee dovranno essere convocate almeno venti giorni prima dallo svolgimento.

Art. 10

Votazioni

Le votazioni nelle Assemblee avvengono, di norma, a scrutinio segreto, mediante apposita scheda.

L'Assemblea su proposta del suo presidente o di uno o più delegati potrà decidere, a maggioranza di voti dei partecipanti espressi per alzata di mano con appello nominale, che la votazione avvenga con modalità diverse da quelle previste dallo Statuto, salvo che per l'elezione degli organi sociali che dovrà avvenire sempre a scrutinio segreto, secondo le modalità previste specificatamente per ciascun Organo dallo Statuto e dal R.O.

Le votazioni per la nomina degli Organi assembleari avverranno invece, per alzata di mano.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei voti dei partecipanti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza diversa dallo Statuto.

I Consiglieri e i componenti gli altri Organi sociali non possono partecipare a votazioni che abbiano per oggetto il loro operato.

In relazione alle Assemblee di Categoria, le preferenze da attribuire sono le seguenti:

- Una per il Presidente

- Una per il Vicepresidente

- Quattro per i Consiglieri Dilettanti

- Quattro per i Consiglieri Professionisti

- Una per i Revisori dei Conti

- Una per i Collegio dei Probiviri

- Una per il Collegio di Garanzia

Art.

11 Elezioni

Per le elezioni dovranno essere predisposte schede separate per ciascuno degli Organi sociali da eleggere.

Per l'elezione del Presidente la scheda dovrà prevedere l’indicazione di una sola preferenza. Nel caso che vi siano più candidati, lo scrutinio delle schede per l'elezione del Presidente dovrà precedere qualsiasi altra operazione in modo che, qualora non sia stata raggiunta la maggioranza richiesta, si possa procedere a successive votazioni sino al raggiungimento di tale maggioranza.

La scheda per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio di Garanzia e del Collegio dei Probiviri dovrà contenere la dicitura “Collegio dei Revisori dei Conti”, “Collegio di Garanzia”, “Collegio dei Probiviri”.

Risulteranno eletti membri effettivi coloro che hanno raggiunto le maggiori preferenze e supplenti quelli che seguono immediatamente in graduatoria.

Le schede, preferibilmente di colore diverso a seconda dell'Organo a cui si riferiscono, dovranno portare all'esterno la dicitura di tale Organo.

Le schede così predisposte saranno numerate e firmate da parte dei componenti della Commissione Verifica dei Poteri e consegnate ai delegati man mano che si presentano per votare, dopo aver provveduto alla identificazione e alla firma da parte dell'interessato dell'apposito elenco predisposto.

Dopo che il delegato avrà votato, le schede saranno immesse in urne diverse a seconda dell'organo a cui si riferiscono.

Terminate le operazioni di voto, la Commissione Verifica Poteri procederà allo scrutinio redigendone apposito verbale, dal quale dovranno risultare, per ciascun organo da eleggere, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, di quelle nulle e di quelle bianche e dei voti riportati da ciascun candidato.

Tale verbale, firmato da tutti i componenti la Commissione, sarà consegnato immediatamente al Presidente dell'Assemblea per la successiva proclamazione degli eletti.

Art.

12 Controversie

Su ogni questione controversa circa il diritto di partecipazione all’Assemblea decide in via definitiva, la Commissione Verifica Poteri, prima dell'inizio delle operazioni di voto per le elezioni degli Organi sociali previste dall'ordine del giorno.

Avverso la validità dell'Assemblea è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dalla data di svolgimento inoltrando eventuale ricorso al collegio dei probiviri avverso la sua validità o degli atti in essa compiuti.

Art.

13 Verbale delle assemblee

Degli atti dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che deve contenere in maniera precisa gli interventi effettuati e le deliberazioni adottate. Contemporaneamente si dovrà provvedere alla registrazione su nastro degli atti assembleari. Il nastro dovrà essere conservato per non meno di anni cinque.

Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento deve essere depositato in segreteria entro trenta giorni dalla conclusione dell'Assemblea.

I soci e i Gruppi regionali hanno diritto, in qualsiasi momento, a prenderne visione, insieme a tutti i relativi atti e documenti, presso la segreteria o a richiederne una copia.

Art.

14 Quote associative

Le quote associative per gli allenatori professionisti e dilettanti e per i preparatori atletici, fissate ai sensi dell'art.2 dello Statuto, sono riscosse direttamente dalla segreteria nazionale o anche tramite i Gruppi Regionali e Provinciali.

I Gruppi regionali, a loro volta, verseranno alla segreteria nazionale, l’intera quota di iscrizione incassata.

La segreteria nazionale a sua volta provvederà a versare ai G.R. la parte di spettanza dei medesimi sulle quote direttamente riscosse e su quelle che perverranno all’AIAC attraverso il tesseramento diretto.

Tali versamenti sono subordinati alla presentazione da parte dei Gruppi Regionali del rendiconto finanziario relativo al precedente anno nei termini stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

I G.R. dovranno completare il versamento delle quote riscosse improrogabilmente entro tale data.

I Gruppi regionali che non avranno provveduto, entro il termine sopraccitato, al versamento del saldo, saranno sollecitati a farlo entro il termine di 15 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, il Presidente del Gruppo regionale sarà deferito al Collegio di Garanzia.

Sono fatte salve le eventuali azioni di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria che il Consiglio Direttivo intendesse intraprendere qualora ogni tentativo di esazione non desse esito positivo e si riscontrassero estremi di reato nel comportamento dei singoli.

I delegati dei Gruppi regionali non in regola con i pagamenti non potranno prendere parte alle Assemblee e alle elezioni.

Art.

15 Consiglio Direttivo

Il C.D. è convocato almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione dal Presidente mediante e-mail con l'indicazione dell'ordine del giorno e del giorno, ora e luogo della riunione.

In casi di estrema e comprovata urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente e in termini inferiori di sette giorni.

Il C.D. può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti il C.D. stesso.

Le eventuali comunicazioni del Presidente dovranno essere dedicate ad aggiornamenti delle varie problematiche, senza che vi sia necessità di discussione se non per maggiori precisazioni.

Oggetto di dibattito dovranno essere le materie specificatamente indicate nell'ordine del giorno, salvo che motivi urgenti non giustifichino la trattazione anche di altre materie.

Le varie ed eventuali dovranno essere destinate a materie proposte "seduta stante" dai componenti il C.D. perché non trattate in precedenti riunioni o urgenti.

I componenti il C.D. ed i Presidenti regionali possono chiedere l'inserimento all’O.d.G. di materie da trattare.

Il C.D. delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, quello del Presidente è considerato doppio.

Della riunione del C.D. dovrà essere redatto, da parte del segretario dell'AIAC apposito verbale, in cui sarà riportato l’o.d.g. e le altre materie trattate nonché, in maniera sintetica ma completa, gli interventi dei vari membri o di altri intervenuti che potranno chiedere che sia allegata copia scritta degli stessi.

Al Consiglio Direttivo partecipano di diritto il Presidente di AIAC Onlus e il Presidente di AIAC Service o l’Amministratore da questo delegato entrambi senza diritto di voto.

Art.

16 Sostituzione dei consiglieri

In caso di dimissione o vacanza, qualora venissero a mancare i sostituti, in occasione della prima Assemblea si procederà alla nomina dei mancanti e alla formazione di nuova graduatoria.

I sostituti rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio dei sostituiti.

Nel caso che, nel corso di un esercizio, a seguito della impossibilità di effettuare sostituzione dei membri cessati per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca alla metà, l'intero C.D. si intende decaduto e si dovrà provvedere ad una nuova nomina alla successiva assemblea che dovrà essere tenuta entro 60 giorni dal momento in cui è venuto a mancare il numero minimo previsto.

Il nuovo C.D., come sopra eletto, rimarrà in carica per un quadriennio, come previsto normalmente.

Art.

17 Bilancio preventivo e conto consuntivo

Il Segretario Generale predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in base alle risultanze contabili, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Il bilancio preventivo deve essere corredato da una breve relazione in cui si giustifichino le varie poste specie per quanto attiene eventuali differenze con il precedente e con il conto consuntivo sottoposto all'approvazione.

Il conto consuntivo, la cui approvazione deve precedere quella del bilancio preventivo, deve essere corredato da una illustrazione dettagliata sulla formazione di ciascuna posta dello stesso ed al prospetto della consistenza patrimoniale dell'Associazione.

Entro sette giorni dall'approvazione da parte del C.D., il bilancio preventivo e il conto consuntivo vengono trasmessi al Collegio dei Revisori dei conti per la predisposizione dell'apposita relazione da parte di tale Collegio.

Art.

18 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'attività contabile dell'Associazione, eseguendo periodiche verifiche e segnalando al C.D. le eventuali inosservanze di norme statutarie e regolamentari.

Accerta la consistenza di cassa almeno due volte all'anno e suggerisce istruzioni e provvedimenti per il buon funzionamento amministrativo e contabile dell'Associazione.

Redige una relazione esprimendo il proprio parere in merito al bilancio preventivo e al conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente del Collegio deve convocare l'Assemblea straordinaria qualora fatti di particolare gravità lo richiedano o quella ordinaria, nel caso che il Presidente nazionale, pur essendovi tenuto a norma di Statuto e di R.O., non vi provveda, nonostante sollecito scritto.

Il più giovane di età dei membri se non svolge funzioni di presidente di Collegio, funge da segretario verbalizzante in occasione delle sedute del Collegio stesso.

Il membro effettivo che, nel corso dell'esercizio, non partecipa ad alcuna riunione del Collegio, viene dichiarato decaduto e sostituito nei modi previsti dallo Statuto e dal presente R.O per i consiglieri.

Art.

19 Ricusazione

Ciascun componente il Collegio dei Probiviri e del Collegio di Garanzia ha l'obbligo di astenersi se:

a) ha interesse nella causa;

b) ha vincoli di parentela, amicizia o professionali, con una delle parti;

c) ha inimicizia o rapporti di credito e debito con una delle parti;

d) ha dato consiglio o espresso pareri sulla causa e ne ha conosciuto per qualsiasi ragione partecipandovi in maniera attiva;

e) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza;

Nei casi in cui è fatto obbligo al componente di astenersi ciascuna delle parti può proporre la ricusazione.

La ricusazione deve essere proposta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro 7 giorni dalla data di presentazione del ricorso o dall'inizio del procedimento dinanzi al Collegio o di quella in cui la parte è venuta a conoscenza del ricorso o del procedimento sempre che, nel frattempo, non sia già iniziata la trattazione o la discussione.

La domanda deve contenere i motivi ed i mezzi di prova ed essere indirizzata al Presidente dell'AIAC e per conoscenza, al membro ricusato e al presidente del collegio che dovrà sospendere ogni decisione ed ulteriore atto in merito sino a quando non sarà stato deciso sulla domanda di ricusazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il membro ricusato potrà dare risposta scritta sulla sussistenza dei motivi entro il termine perentorio di giorni 7 dal ricevimento della copia della domanda.

In questo come in tutti gli altri casi in cui sia previsto l'invio dell'atto anche all'altra parte, copia della ricevuta della raccomandata spedita a quest'ultima deve essere inviato insieme all'istanza. all'organo al quale ci si

rivolge.

Il C.D., entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda, si pronuncia sulla stessa con decisione non impugnabile, dandone immediatamente comunicazione al Presidente del Collegio dei Probiviri ed alle parti interessate.

Se la domanda viene accolta, ciascun membro ricusato viene sostituito con i supplenti secondo l'ordine di graduatoria e solo per quel giudizio. A tal fine la decisione del C.D. che accoglie il ricorso designa il supplente che

deve sostituire quello ricusato.

Qualora non vi siano membri supplenti sufficienti a sostituire il ricusato il Collegio opererà con un numero ridotto di membri non inferiore però a due.

In quest'ultimo ed unico caso, le funzioni saranno svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti al quale la pratica verrà trasmessa da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri immediatamente dopo la riunione in cui viene constatata l’impossibilità a funzionare.

Art.

20 Gruppi Regionali

I Gruppi regionali rappresentano l’A.I.A.C. a livello regionale curando in particolare i rapporti con gli Organi Federali territoriali.

I Gruppi regionali devono adottare uno Statuto predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni Gruppo regionale è rappresentato dal Presidente o altro Consigliere previsto dallo Statuto regionale o da delegato nominato dal Presidente stesso in particolari circostanze.

In quest’ultimo caso la delega dovrà risultare per iscritto.

I Presidenti dei G.R. costituiscono il Consiglio dei Presidenti. Il Consiglio dei Presidenti è convocato almeno due volte all’anno dal Presidente Nazionale per una riunione congiunta con il CD.

In particolare, il Consiglio dei Presidenti viene consultato su tutti i temi ed iniziative che possono determinare riflessi sull’organizzazione a livello regionale.

In caso di scioglimento il patrimonio ed i documenti dei Gruppi regionali passeranno all’A.I.A.C.

I Gruppi Regionali:

a) coordinano l’attività dei Gruppi Provinciali o interprovinciali o sub-provinciali facendo da tramite con la Segreteria nazionale;

b) prendono iniziative per raggiungere gli obiettivi della Associazione nel rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo nazionale e dell’Assemblea;

c) possono chiedere, ai fini della determinazione di due quinti degli iscritti, la convocazione dell’Assemblea straordinaria;

d) curano, anche tramite i Gruppi provinciali, la raccolta delle iscrizioni e il versamento delle relative quote alla Segreteria nazionale;

e) svolgono opera di propaganda anche tramite i Gruppi provinciali;

f) si adoperano per la costituzione dei Gruppi provinciali e di eventuali loro sezioni dove non esistono e vigilano sul loro funzionamento;

g) eleggono i propri delegati all’Assemblea di categoria.

h) possono chiedere l’inserimento all’o.d.g. del C.D. Nazionale di argomenti con valenza generale di particolare rilevanza riguardanti il Gruppo regionale rappresentato.

Art.

21 Contabilità Gruppi Regionali e Provinciali

Ciascun Gruppo deve tenere un’aggiornata contabilità dalla quale risultino tutti i movimenti di cassa supportati da idonea documentazione probatoria delle entrate e delle spese.

L’esercizio finanziario coincide con quello previsto dallo Statuto Nazionale.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente regionale deve sottoporre all’approvazione della Assemblea regionale il Conto Consuntivo dell’esercizio precedente redatto dal Consiglio Direttivo Regionale ed accompagnato dalla relazione (oppure parere) del Revisore Unico Regionale.

Il Conto Consuntivo, corredato della relazione (oppure parere) del Revisore Unico Regionale e del verbale dell’Assemblea regionale, dopo l’esame assembleare, dovrà essere trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale per l’approvazione unitamente ai relativi documenti giustificativi e ad una dettagliata relazione sull’attività svolta.

Qualora il conto consuntivo non sia approvato dall’Assemblea Regionale, oppure dal Consiglio Direttivo Nazionale e nel caso in cui il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale riscontri gravi irregolarità contabili, il Presidente ed il Consiglio Direttivo regionali decadono immediatamente dall’incarico ed al loro posto viene nominato un Commissario Regionale che provvederà a indire nuove elezioni.

I relativi atti e documenti saranno trasmetti al Collegio di Garanzia per gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti.

La mancata approvazione del Conto Consuntivo Regionale esclude altresì i delegati del Gruppo regionale dalla partecipazione all’Assemblea dei dilettanti e all’Assemblea Generale.

In conformità all’Art. 25 dello Statuto, i Presidenti dei Gruppi Provinciali per l’attività associativa e gestionale dipendono dal Gruppo Regionale al quale presentano rendiconto annuale per l’approvazione. La mancata approvazione del rendiconto annuale, sulla scorta del preventivo e necessario parere del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e sentito il Revisore Unico Regionale, esclude i delegati del Gruppo Provinciale dalla partecipazione all’Assemblea Regionale Generale. Analogamente a quanto previsto dal superiore 6° comma, i relativi atti e documenti saranno trasmetti al Collegio di Garanzia per gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti.

Art.

22 Elezione degli organi Regionali e Provinciali

Le elezioni dei Presidenti dei Gruppi Regionali e Provinciali avverranno con le modalità previste da apposito regolamento elettorale redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.

23 Commissario Regionale e Commissario Provinciale

Il Consiglio Direttivo Nazionale, a suo insindacabile giudizio, nelle Regioni o nelle province dove non sia stato costituito il Gruppo regionale o provinciale, nomina un Commissario regionale o provinciale da scegliersi preferibilmente tra i propri membri. Il Consiglio Direttivo può nominare un Commissario regionale o provinciale altresì per:

- la mancata approvazione del bilancio;

- per manifesta inadeguatezza;

- per gravi e reiterate inadempienze;

- non si uniformi alle delibere del Consiglio Direttivo;

- non ottemperi ai compiti istituzionali garantendo agli associati adeguata assistenza;

- non provveda a promuovere iniziative utili e necessarie al conseguimento degli scopi sociali e garantisca una necessaria attività di proselitismo in regione o provincia;

Il Commissario entro 180 giorni dall’incarico, o per gravi motivi e comprovati motivi nel diverso termine indicato dal C.D., provvede ad indire nuove elezioni degli Organi regionali o provinciali in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

Il Commissario continuerà a funzionare svolgendo l’ordinaria amministrazione sino a quando non si sono costituiti gli Organi Regionali e provinciali.

ART.24

AIAC Service ed AIAC Onlus

Vengono costituite le due Società con propri Statuti organizzativi ed operativi sotto il controllo diretto del Consiglio Direttivo Nazionale che le sovraintende.

Art. 25

Nazionale Allenatori

All’interno dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio escluso ogni fine di lucro è costituita l’organizzazione della squadra denominata “Nazionale Italiana Allenatori Calcio” con lo scopo di promuovere e sostenere iniziative a carattere benefico.

Per il raggiungimento di tali scopi si propone la partecipazione a gare incontri ed altre manifestazioni con particolare riguardo a quelle concernenti l’attività calcistica.

La nazionale italiana allenatori di calcio si compone dei tecnici iscritti nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed opera alle dirette dipendenze del consiglio direttivo dell’A.I.A.C.

II PARTE – I Gruppi Regionali

Art. 26

Funzionamento Gruppi Regionali

I Gruppi Regionali sono disciplinati dagli Statuti regionali in quanto compatibili con le norme che seguono.

Art. 27

Appartenenza al gruppo regionale

Appartengono al Gruppo Regionale, gli associati dilettanti che hanno residenza nella Regione.

Lo spostamento, da parte dell’associato, della residenza anagrafica presso altra località posta al di fuori della Regione comporta, automaticamente, la perdita dell’appartenenza al Gruppo Regionale A.I.A.C..

In tal caso, l’allenatore dovrà dare comunicazione alla Segreteria Nazionale del cambio di residenza ed essere inserito nel nuovo Gruppo Regionale in cui l’ha trasferita.

Art. 28

Organi

Sono Organi del Gruppo:

l’Assemblea generale;

il Presidente;

il Consiglio Direttivo;

il Revisore Unico.

L’espletamento, da parte degli associati, di qualsivoglia attività in favore del Gruppo Regionale, ivi compresa la copertura di cariche all’interno dello stesso, deve intendersi gratuito.

A coloro che ne faranno richiesta, il Gruppo Regionale riconoscerà esclusivamente un rimborso spese chilometrico, in relazione a determinate attività svolte in ragione dell’incarico ricoperto in seno al Gruppo Regionale.

Art. 29

Assemblea generale regionale

Ai fini della composizione dell’Assemblea regionale, ciascun gruppo provinciale elegge un numero di delegati pari ad uno ogni 50 iscritti – o frazione superiore a 0,5 – per i Gruppi Regionali con iscritti oltre i 500 associati e uno ogni 25 iscritti – o frazione superiore a 0,5 – per gli altri casi, con il minimo di un delegato per ogni Gruppo Provinciale.

Il calcolo degli iscritti è effettuato sulla media degli iscritti al 31 dicembre di ogni anno del quadriennio precedente.

L’Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, dal Revisore Unico o su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell’Assemblea è diramata dal Presidente regionale a tutti i Gruppi provinciali almeno 10 giorni prima della data prevista a mezzo lettera raccomandata o e-mail.

La convocazione dell’Assemblea deve contenere l’ordine del giorno, il luogo in cui essa verrà tenuta, la data e l’ora previste per la prima e per la seconda convocazione dell’Assemblea e dovrà essere pubblicata sul sito Nazionale e Regionale.

Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore.

L’Assemblea è presieduta da un delegato nominato dall’Assemblea.

Per la validità dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei delegati pari al 50% più uno.

Per la validità dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei delegati.

In seconda convocazione le Assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti.

Le decisioni riguardanti le proposte di modifica dello Statuto regionale dovranno essere approvate dall’Assemblea straordinaria, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati presenti.

Le eventuali modifiche statutarie saranno sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale, che ne valuta altresì la corrispondenza allo Statuto Nazionale, regionale ed al regolamento organico, e spiegheranno i propri effetti solo a seguito dell'eventuale approvazione. All’inizio della seduta, l'Assemblea nominerà tre delegati per la composizione della Commissione per la Verifica dei Poteri che provvederà:

alla convalida della lista dei delegati suddivisi per Provincia predisposta dalla Segreteria regionale;

alla verifica del numero di voti esprimibili dopo il controllo dei delegati presenti;

alla firma delle schede elettorali per l’elezione degli organi sociali in numero pari ai voti di cui al precedente punto b) ed alla consegna di quelle spettanti a ciascun delegato;

al controllo della regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali;

allo scrutinio delle schede ed alle redazioni del verbale con i risultati delle votazioni che dovrà essere consegnato al Presidente dell’Assemblea per la proclamazione degli eletti.

La validità dei lavori assembleari sarà proclamata dal Presidente dell’Assemblea.

Art. 30

Attribuzioni dell’Assemblea generale regionale

L’Assemblea generale regionale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali e che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del presente Statuto.

In sessione ordinaria delibera, in particolare, su:

l’approvazione dei bilanci regionali preventivo e consuntivo con allegata la relazione della gestione sociale;

l’approvazione dei bilanci provinciali preventivo e consuntivo con allegata la relazione della gestione sociale;

l’elezione del Presidente Regionale;

l’elezione del Revisore Unico;

l’elezione dei delegati regionali per l'Assemblea Generale Nazionale e per l'Assemblea della componente dilettantistica;

l’approvazione e la proposta di modifica dello Statuto Regionale a norma dell'articolo precedente;

la costituzione o estinzione dei Gruppi provinciali;

la proposta da indirizzare al Consiglio Direttivo Nazionale per il commissariamento di un Gruppo Provinciale.

Art. 31

Elezione del Presidente regionale

Le candidature a Presidente regionale devono essere presentate presso la sede del Gruppo Regionale, a mano, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo e-mail dai Gruppi provinciali o da singoli associati, entro e non oltre il decimo giorno prima della data dell’Assemblea, unitamente ad una lettera di presentazione. In caso di candidatura presentata dai singoli associati, la stessa dovrà essere sottoscritta da almeno ¼ dei delegati all’Assemblea Regionale.

I nominativi dei candidati, i relativi programmi elettorali e le relative lettere di presentazione dovranno essere inviati, senza ritardo, alla Segreteria Nazionale ed essere pubblicati sul sito internet nazionale almeno cinque giorni prima delle votazioni.

Le votazioni avverranno da parte dei delegati presenti a scrutinio segreto.

Ciascun delegato, per ciascuna scheda, potrà esprimere un solo voto da scegliersi tra i candidati.

In prima votazione risulterà eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza di due terzi dei voti.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum di cui al comma precedente, si procederà ad una successiva votazione tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza dei voti.

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all’A.I.A.C. e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo del Presidente regionale si provvederà alla sua sostituzione con il Vicepresidente regionale che entro sei mesi dovrà indire una nuova assemblea elettiva.

La carica di Presidente regionale è incompatibile con la carica di Presidente provinciale.

Art. 32

Elezione del Revisore unico Regionale

Nella prima assemblea regionale del quadriennio, o nei casi di vacazioni delle cariche elettive per le quali si rende indispensabile procedere a nuove elezioni, l'assemblea Generale Regionale provvede all'elezione del Revisore Unico Regionale.

Il revisore deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali o all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Art. 33

Attribuzioni del Presidente regionale

Il Presidente regionale rappresenta il Gruppo Regionale e ne ha la rappresentanza legale. Per le operazioni finanziarie e bancarie il Presidente è coadiuvato dal Segretario in regime di firma congiunta.

In particolare, tra le sue funzioni:

convoca l’Assemblea generale regionale;

convoca e presiede il Consiglio Direttivo regionale;

coordina le attività di tutti gli organi del Gruppo Regionale;

nomina i due membri cooptati del Consiglio regionale;

propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Regionale, da individuarsi al di fuori del direttivo stesso.

Art. 34

Il Consiglio Direttivo regionale

Il Consiglio Direttivo regionale è composto da:

il Presidente Regionale eletto ai sensi e nei modi stabiliti dall’art. 7;

i Presidenti dei Gruppi Provinciali;

il coordinatore regionale per calcio femminile (senza diritto di voto);

il coordinatore regionale per il calcio a 5 (senza diritto di voto);

Il coordinatore Preparatore Atletico (senza diritto di voto).

Il Presidente ha facoltà di integrare il Consiglio Regionale attraverso la nomina di due membri cooptati, individuati a fronte di particolari competenze o esperienze; i membri cooptati presenzieranno alle riunioni senza diritto di voto e non potranno appartenere al medesimo Gruppo Provinciale.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in teleconferenza.

Art. 35

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente regionale. Il Consiglio Direttivo:

si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali;

si adopera per il buon funzionamento del Gruppo regionale e per assicurare il massimo proselitismo in Regione;

nomina uno o più Vicepresidenti regionali da scegliersi tra i Consiglieri regionali;

ratifica la proposta di nomina del Segretario Regionale;

approva il rendiconto regionale e redige il bilancio preventivo;

approva il rendiconto provinciale;

verifica che le poste indicate nei rendiconti di cui al punto e) e f) siano corrispondenti ai documenti giustificativi di spesa ed agli estratti dei Conti Correnti bancari e/o postali e procede all’eventuale approvazione;

propone al Consiglio Direttivo Nazionale lo scioglimento dei Gruppi Provinciali, nei casi di cattivo funzionamento e/o gravi negligenze.

Art.36

Il Segretario regionale

Il Segretario coadiuva il Presidente regionale nella gestione del Gruppo regionale e svolge la funzione di tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. Ha inoltre le funzioni di verbalizzatore nelle riunioni e nelle assemblee.

Art. 37

Il Revisore Unico Regionale

Il Revisore Unico regionale:

controlla la regolarità della gestione amministrativa, le scritture contabili, la consistenza di cassa, i bilanci consuntivo e preventivo del Gruppo Regionale sui quali redigerà una relazione in occasione dell’Assemblea regionale;

controlla la regolarità della gestione amministrativa, le scritture contabili, la consistenza di cassa, i bilanci consuntivo e preventivo dei Gruppi Provinciali sui quali redigerà una relazione in occasione dell’Assemblea regionale.

Art. 38

Relazione morale e finanziaria

La relazione morale e finanziaria viene presentata annualmente dal Presidente regionale sia al Consiglio Direttivo Nazionale che all’Assemblea regionale e dovrà contenere la relazione sull’attività svolta, gli obiettivi raggiunti ed i programmi per il futuro del Gruppo regionale.

Art. 39

Agevolazioni Fiscali

Il presente Statuto viene redatto in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 148 del TUIR e della Legge 398/91 che comportano particolari semplificazioni delle operazioni fiscali.

III PARTE – I Gruppi Provinciali

Art. 40

Funzionamento dei Gruppi Provinciali

Sul territorio dello Stato italiano, l'Associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza attraverso Gruppi Provinciali, con il compito di promuovere nel territorio di competenza gli scopi indicati nell'art. 2 dello Statuto Nazionale.

In conformità con lo Statuto Nazionale ed il relativo Regolamento Organico, il Presidente Regionale, previa favorevole delibera del Consiglio Direttivo regionale e Nazionale, può costituire Gruppi Sub-provinciali ai quali si applicheranno le medesime disposizioni riferibili ai Gruppi Provinciali.

In conformità con lo Statuto Nazionale ed il relativo Regolamento Organico, il Presidente Regionale può, previa favorevole delibera del Consiglio Direttivo regionale e Nazionale, costituire Gruppi interprovinciali accorpando province con un numero inferiore a 50 associati ai quali si applicheranno le medesime disposizioni riferibili ai Gruppi Provinciali.

Art. 41

Appartenenza al gruppo provinciale

Appartengono al Gruppo Provinciale, gli associati dilettanti che hanno residenza nel territorio di competenza del Gruppo.

Lo spostamento, da parte dell’associato, della residenza anagrafica presso altra località posta al di fuori del suddetto territorio comporta, automaticamente, la perdita della qualità di associato al Gruppo Provinciale A.I.A.C.

In tal caso, l’allenatore dovrà avanzare richiesta di partecipazione al Gruppo eventualmente operante nella provincia ove si trova il suo nuovo luogo di residenza anagrafica.

Art. 42

Organi

Sono organi del gruppo:

l’Assemblea generale;

il Presidente;

il Consiglio Direttivo;

L’espletamento, da parte degli associati, di qualsivoglia attività in favore del Gruppo, ivi compresa la copertura di cariche all’interno dello stesso, deve intendersi gratuito.

A coloro che ne faranno richiesta, il Gruppo Provinciale riconoscerà esclusivamente un rimborso spese chilometrico, in relazione a determinate attività svolte in ragione dell’incarico ricoperto.

Art. 43

Assemblea generale provinciale

L’Assemblea Generale è costituita dagli associati residenti nel territorio del gruppo in regola con il pagamento della quota sociale.

Per il computo degli iscritti ai fini del comma 1 faranno fede le iscrizioni comunicate dalla Segreteria nazionale entro i 15 giorni antecedenti la data dello svolgimento dell’Assemblea.

L’Assemblea Generale si riunisce una volta l’anno in sessione ordinaria entro il 31 Maggio.

Può, altresì, riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, o di un quinto degli associati di cui al comma 2.

La convocazione delle assemblee è diramata dal presidente provinciale almeno 10 giorni prima dell’assemblea con lettera e/o via e-mail. L'avviso di convocazione, da pubblicare anche sul sito nazionale, su quello regionale e quello provinciale, dovrà precisare luogo, data, ora ed ordine del giorno.

Le assemblee sono presiedute da un associato del gruppo eletto, per alzata di mano, in apertura di seduta.

Funge da segretario, quello del Gruppo o, in sua assenza o impedimento, un associato eletto dall’assemblea in apertura di seduta.

Per la validità dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati. Per la validità dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati.

In seconda convocazione le Assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore.

Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti.

Le decisioni riguardanti le modifiche dello Statuto dovranno essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti all’Assemblea.

Le eventuali modifiche statutarie saranno sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale, che ne valuta altresì la corrispondenza allo Statuto Nazionale, regionale ed al regolamento organico, e spiegheranno i propri effetti solo a seguito dell'eventuale approvazione.

Art. 44

Attribuzioni dell’assemblea generale

L’assemblea generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali e che non siano specificatamente attribuite ad altri organi del presente Statuto.

Nella sessione ordinaria delibera, in particolare, su:

l’esame della gestione sociale;

l’elezione degli organi sociali e dei delegati all’Assemblea Regionale come da art.32 del presente Regolamento;

la sede del Gruppo.

Art. 45

Il Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo è composto dal Presidente nominato ai sensi dell’art.53 e da n° sei consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci con voto a scrutinio segreto.

Possono essere eletti consiglieri gli allenatori dilettanti, iscritti all’AIAC nell’anno in corso e nel precedente, e che non abbiano riportato squalifica sanzionata dagli organi della F.I.G.C. superiore ad anni 1 negli ultimi 5 anni.

Le candidature devono pervenire a mano, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo mail, al Gruppo provinciale cinque giorni prima dalla data fissata per l’Assemblea.

L’ assemblea, ad inizio della seduta, nomina una commissione elettorale, composta da tre membri, che provvederà allo svolgimento di tutte le operazioni elettorali.

Ciascun associato potrà esprimere al massimo preferenze pari a 2/3 del numero dei consiglieri da eleggere. I primi quattro dei non eletti costituiranno i Consiglieri supplenti

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’AIAC e, in caso di ulteriore parità, più anziano di età.

In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo di un consigliere si provvederà alla sua sostituzione con quello che immediatamente segue nella lista dei voti riportati.

Art. 46

Elezioni del Presidente

Può essere eletto Presidente qualsiasi associato nell'anno in corso e nell'anno precedente che non abbia riportato squalifica sanzionata dagli organi della F.I.G.C. superiore ad anni uno negli ultimi cinque anni.

Le candidature a Presidente devono essere presentate, a mano, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo email o a mezzo telefax, presso la sede del Gruppo provinciale non più tardi di cinque giorni prima della data delle elezioni, unitamente al proprio programma elettorale e ad una lettera di presentazione dei nominativi dei candidati, i relativi programmi elettorali e le relative lettere di presentazione dovranno essere pubblicati sul sito internet del Gruppo Regionale e Provinciale almeno cinque giorni prima delle votazioni.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo si provvederà alla sua sostituzione fino alla scadenza naturale del suo mandato con il Vicepresidente.

Art.47

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta il Gruppo a tutti gli effetti e:

convoca l’assemblea Generale;

convoca e presiede il Consiglio direttivo;

coordina l’attività di tutti gli organi del Gruppo;

dà pratica attuazione, con la collaborazione del Segretario, alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del consiglio direttivo;

redige la relazione morale e finanziaria da sottoporre all’esame del Consiglio direttivo e all’approvazione dell’Assemblea;

pone in essere ogni atto necessario per il raggiungimento dei fini del Gruppo;

convoca e presiede riunioni dei soci sia ai fini informativi e di discussione dei problemi di categoria sia per aggiornamento tecnico;

Il Presidente ha facoltà di integrare il Consiglio provinciale attraverso la nomina di due membri cooptati, individuati a fronte di particolari competenze o esperienze; i membri cooptati presenzieranno alle riunioni senza diritto di voto.

Propone al consiglio direttivo la nomina del Segretario Provinciale da individuarsi al di fuori del direttivo stesso.

Il Presidente può adottare provvedimenti indifferibili e urgenti con l’obbligo di farli ratificare alla prima riunione del Consiglio direttivo.

In caso di impedimento, viene sostituito dal vicepresidente.

Art. 48

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali;

si adopera per il buon funzionamento del Gruppo e per assicurare il massimo proselitismo in Provincia;

nomina il Vicepresidente;

può nominare i responsabili del Gruppo per il calcio a 5 e per quello femminile e per i preparatori atletici;

ratifica la proposta di nomina del Segretario Provinciale;

approva il rendiconto provinciale e redige il bilancio preventivo.

Al Consiglio Direttivo partecipano altresì di diritto: se nominati, i responsabili del Gruppo per il calcio a 5 e per il calcio femminile e per i preparatori atletici;.

Al Consiglio Direttivo sono altresì invitati di diritto: il Presidente Regionale, il Segretario Regionale, i rappresentanti regionali per il calcio a cinque e per il calcio femminile e dei preparatori atletici.

Art. 49

Il Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente e amministra il Gruppo svolgendo anche funzione di tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 50

Elezione dei delegati per l’Assemblea Regionale

Le candidature all’elezione di delegato all'assemblea Regionale dovranno essere presentate presso la sede del Gruppo a mezzo raccomandata a/r, fax o e-mail entro 5 giorni dalla data delle elezioni.

La votazione avverrà a scrutinio segreto e potranno essere espresse preferenze pari ai 2/3 dei candidati da eleggere.

I primi quattro dei non eletti costituiranno i delegati supplenti.

Art. 51

Esercizio finanziario e le entrate

Le entrate del Gruppo sono costituite:

dalla percentuale spettante sulle quote associative;

da ogni altra entrata straordinaria.

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art.52

Relazione morale e finanziaria

A cura del Presidente sarà presentata all’Assemblea Regionale e al Consiglio Direttivo Regionale una relazione sull’attività svolta, gli obiettivi raggiunti e i programmi futuri.

Art. 53

Agevolazioni Fiscali

Il presente Statuto viene redatto in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 148 del TUIR e della Legge 398/91 che comportano particolari semplificazioni delle operazioni fiscali.

NORMA TRANSITORIA

Le elezioni per il rinnovo delle cariche territoriali e nazionali per il quadriennio 2021/2024, data la particolare emergenza epidemiologica di Covid-19 saranno regolamentate attraverso disciplina ad hoc dettata dal Consiglio Direttivo attraverso appositi regolamenti elettorali, anche eventualmente in deroga da quanto prevista dal presente regolamento. Considerata l’emergenza epidemiologica in corso e tenuto conto della volontà di A.I.A.C. di procedere all’attivazione del percorso elettorale che porterà al rinnovo delle cariche per il quadriennio 2021-2024, le assemblee regionali elettive si svolgeranno da remoto.

Per il quadriennio 2021/2024, in esecuzione a quanto previsto dall’art. 37, i coordinatori regionali dei preparatori atletici saranno nominati dal Vicepresidente nazionale di categoria sentito il parere del Consiglio Direttivo, dei delegati della categoria e di intesa con il Presidente Regionale. Per quanto riguarda i membri rappresentanti del Calcio a 5 e Calcio Femminile, gli stessi saranno nominati dai Presidenti Regionali di concerto con i rappresentanti nazionali di Calcio a 5 o Calcio Femminile.

approvato in Consiglio Direttivo in data 14/06/2021.

Titolo