REGOLAMENTO ORGANICO
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
SEZIONE I – A.I.A.C. Nazionale
Art.1
I Soci
Possono associarsi all’AIAC tutti i tecnici di cui all’art. 5 dello Statuto.
Coloro che hanno partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienza Motorie convenzionate con il Settore Tecnico sono classificati come “ordinari” ai sensi dell’Art. 2 del presente Regolamento e sono inquadrati nella componente dei preparatori atletici, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 secondo comma.
Art.2
Categorie di soci e loro attribuzioni
A) ORDINARI:
Essi hanno diritto:
- a portare il distintivo sociale;
- a intervenire a convegni, raduni, e assemblee;
- a frequentare le sedi provinciali, regionali e nazionali dell'AIAC;
- a fruire di tutte le agevolazioni che l'AIAC sarà riuscita ad ottenere per i propri iscritti;
- al voto, nei modi e nei termini previsti dal presente R.O. e dallo Statuto;
- a far parte delle rappresentanze dei Gruppi e dell'Associazione;
- a essere nominati nelle Commissioni in rappresentanza dell'AIAC;
- ad essere eletti alle Cariche Sociali.
Hanno, inoltre, i seguenti doveri, pena l’irrogazione delle relative sanzioni disciplinari:
- tenere condotta conforme alla propria professione;
- rispettare lo Statuto, il R.O. e le Norme Federali;
- astenersi dal compiere atti ed esprimere giudizi lesivi per i colleghi e che possono ledere gli interessi morali e finanziari dell'AIAC od ostacolarne l'azione;
- Indirizzare eventuali reclami esclusivamente di fronte agli Organi dell’AIAC.
B) SOCI ONORARI:
Sono costituiti da quei soci che, per particolari meriti acquisiti nel corso della propria militanza associativa, si siano significativamente distinti per l’affermazione delle finalità e dei valori dell’AIAC. Non hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale. Godono degli stessi diritti dei Soci ordinari.
C) SOSTENITORI:
Sono costituiti da tutti coloro che sostengono ed aderiscono agli scopi associativi dietro pagamento della quota annuale il cui importo viene determinato da delibera del CD.
D) SOSTENITORI ONORARI:
Sono costituiti da coloro che, pur non essendo tecnici, si siano significativamente distinti per l’affermazione delle finalità e dei valori dell’AIAC. Non hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale. Godono degli stessi diritti dei Sostenitori.
Art. 3
Perdita della qualifica di socio
Si perde la qualità di socio nei seguenti casi:
- dimissioni;
- espulsione ai sensi dell'art. 4.C del R.O.
Art. 4
Sanzioni
A carico dei soci possono essere adottati, a cura del Collegio di Garanzia e secondo le modalità di seguito indicate, provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.
Tali sanzioni vengono irrogate, secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell’infrazione.
L’ammonizione viene applicata in caso di mancata osservanza delle norme statutarie, regolamentari e per comportamento non consono alle qualità di sportivo e di tecnico.
La sospensione a termine viene irrogata per condotta gravemente contraria, ovvero per reiterate condotte contrarie, allo Statuto ed al Regolamento Organico.
La sanzione dell'espulsione dell’associato può essere inflitta a seguito di condanna, ancorché non ancora passata in giudicato, per reato doloso.
Può essere, inoltre, inflitta in caso di irrogazione di sanzioni dagli Organi FIGC e/o CONI superiore ad un anno.
L’espulsione, inoltre, viene comminata per gravi motivi di insanabile contrasto con le finalità statutarie.
L’espulsione potrà essere, infine, inflitta anche in ipotesi di recidiva nell’applicazione di sanzioni disciplinari a carico dello stesso associato.
Ai fini della recidiva, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi cinque anni dalla loro applicazione.
In tutti i casi per i quali è prevista la sanzione dell’espulsione, il Collegio di Garanzia è legittimato a sospendere cautelativamente l’associato fino a un massimo di un anno.
Art. 5
Competenza e norme di procedura per le sanzioni
L'iniziativa per sottoporre i soci al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni compete a ciascun socio, agli organi provinciali, regionali e nazionali, ogni qualvolta vengano a conoscenza di fatti che possono portare a tali provvedimenti.
Il Collegio di Garanzia è competente a discutere, in prima e unica istanza, sulle questioni riguardanti i componenti del Collegio dei Probiviri Nazionale.
Nell’ambito del procedimento disciplinare il Collegio di Garanzia è tenuto a rispettare il principio del contraddittorio.
Al soggetto sottoposto al procedimento disciplinare verrà preliminarmente contestato, a mezzo raccomandata a/r ovvero posta elettronica, l’addebito disciplinare, con diritto dell’interessato di presentare memorie scritte nel termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Decorso tale termine, i provvedimenti definitivi dovranno essere adottati entro i 90 giorni successivi e portati a conoscenza dell'interessato entro 20 giorni dalla pronunzia, mediante raccomandata a/r ovvero posta elettronica.
Il Collegio dei Probiviri è competente a discutere sulle questioni riguardanti la validità delle Assemblee elettive. In questo caso il ricorso deve essere presentato entro 10 giorni dallo svolgimento delle assemblee o nel diverso termine, anche inferiore, previsto nei regolamenti elettorali approvati dal Consiglio Direttivo.
Art. 6
I delegati
Si possono candidare a delegati per l’Assemblea degli allenatori dilettanti e conseguentemente per l’Assemblea Generale solo i delegati provinciali eletti alle Assemblee Regionali.
Il Presidente Regionale eletto, qualora dilettante, nel rispetto delle proporzioni di cui agli Artt. 8 e 9 dello Statuto Nazionale, è di diritto delegato all’Assemblea di categoria e conseguentemente all’Assemblea Generale.
I delegati dilettanti all’Assemblea di categoria, effettivi e supplenti, sono individuati, su base regionale e con le proporzioni di cui all’Art. 9 dello Statuto Nazionale, tra gli eletti dall’Assemblee Regionali in ragione dei voti conseguiti.
I delegati dilettanti all’Assemblea Generale, effettivi e supplenti, sono individuati, su base regionale e con le proporzioni di cui all’Art. 8 dello Statuto Nazionale, tra i designati all’Assemblea di categoria in ragione dei voti conseguiti.
Si considerano delegati supplenti ad entrambe le Assemblee i primi quattro delegati non rientranti fra gli effettivi.
I delegati degli allenatori professionisti e dei preparatori atletici all’Assemblea di Categoria e all’Assemblea Generale sono eletti in conformità agli Artt. 8 e 9 dello Statuto Nazionale. In caso di loro impossibilità a presenziare all’Assemblea Generale, la percentuale complessiva di voto attribuita alla categoria verrà distribuita ai delegati presenti tramite il calcolo di voto ponderato.
Art. 7
Candidature agli organi nazionali
I candidati agli organi nazionali per la componente dilettantistica, di cui all’art.9 lettere b,d,e,f,g dello Statuto Nazionale devono essere proposti da almeno un Gruppo Regionale, tramite apposita delibera; i candidati al Consiglio Nazionale devono essere proposti esclusivamente dal Gruppo Regionale di appartenenza. La candidatura deve pervenire alla Segreteria Nazionale mediante raccomandata a/r recante all'esterno la dicitura ELENCO DEI CANDIDATI, o a mezzo PEC entro, perentoriamente, le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea di categoria, salvo diverse disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento elettorale.
I candidati agli organi nazionali per la componente degli allenatori professionisti e per la componente dei preparatori atletici, di cui all’Art.9.4 dello Statuto Nazionale, devono far pervenire la candidatura alla Segreteria Nazionale mediante raccomandata a/r recante all'esterno la dicitura PROPOSTA DI CANDIDATURA, o a mezzo PEC entro, perentoriamente, le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea di categoria, salvo diverse disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento elettorale.
La regolarità delle candidature sarà verificata dal Collegio di Garanzia entro 48 ore dalla scadenza della presentazione; entro il medesimo termine le decisioni saranno pubblicate sul sito nazionale.
Eventuali reclami potranno essere presentati al Collegio dei Probiviri entro 48 ore dalla pubblicazione di cui al comma precedente.
In caso di impedimento di uno o più membri dei collegi, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare i sostituti.
Ai fini dell’elezione del Presidente e del rappresentante del Calcio Femminile la Segreteria Nazionale ufficializzerà le candidature, attraverso la pubblicazione sul sito nazionale, al termine delle Assemblee di categoria.
Art.8
Organi delle assemblee
Sono Organi dell’Assemblea:
a) il Presidente;
b) il Segretario;
c) la Commissione elettorale o Verifica poteri;
Il Presidente viene scelto, tra i delegati, mediante votazione per alzata di mano con appello nominale o per acclamazione.
I compiti del Presidente di ogni singola Assemblea sono:
- stabilire le modalità di svolgimento dell'Assemblea qualora non siano previste dallo Statuto o dal R.O.;
- dirigere il dibattito, in particolare, concedendo o togliendo la parola ai partecipanti;
- accertare la valida costituzione dell'Assemblea;
- constatare l'esito delle votazioni per alzata di mano con appello nominale o in altro modo qualora non siano di competenza di altro Organo;
- dare lettura delle votazioni a scrutinio segreto;
- chiarire le modalità con cui si devono svolgere le votazioni.
Il Segretario è, di norma, il Segretario dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, verrà nominato uno dei presenti con le stesse modalità del Presidente.
Il Segretario provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea che dovrà contenere, in maniera sintetica ma esauriente, gli interventi dei partecipanti qualora gli stessi non producano il testo del loro intervento firmato che, in tal caso, sarà allegato al verbale costituendone parte integrante e sostanziale.
La Commissione Verifica dei Poteri è composta come da art. 8.3 dello Statuto Nazionale.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) controlla la validità degli elenchi dei delegati sui quali la segreteria nazionale avrà posto preventivamente una dichiarazione comprovante che le persone indicate sull'elenco risultano iscritte all' A.I.A.C. secondo i requisiti previsti dall’Art 8 dello Statuto.
b) accerta l’identità e la presenza dei delegati indicati negli elenchi;
c) redige apposito elenco, su stampato predisposto dalla Segreteria Nazionale, dei delegati presenti, ai fini, anche e principalmente, delle elezioni e delle votazioni;
d) redige verbale delle operazioni della stessa compiute ai sensi delle lettere precedenti e lo presenta al Presidente dell'Assemblea affinché ne venga data lettura;
e) accerta la regolarità delle candidature per le quali la Segreteria Nazionale dovrà preventivamente certificare l'iscrizione all'A.I.A.C. nei termini previsti dallo Statuto e dal R.O.;
f) provvede a regolare le operazioni di voto a scrutinio segreto;
g) effettua lo scrutinio delle schede;
h) redige verbale delle operazioni di cui ai punti (e), (f) e (g) e dei risultati delle votazioni, trasmettendolo al Presidente dell'Assemblea per la successiva proclamazione.
La valida costituzione dell'Assemblea dovrà essere comunicata e fatta constatare a verbale dal Presidente prima dell'inizio del dibattito o, comunque, della prima votazione, escluse quelle di nomina degli Organi dell'Assemblea.
Qualora l'Assemblea funzioni in seconda convocazione, il Presidente, in apertura di seduta, dovrà dare lettura del verbale redatto dal Segretario nazionale, da cui risulti la mancata validità della prima convocazione con l'indicazione del numero dei presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore.
Art. 9
Convocazione delle assemblee
La convocazione dell’Assemblea Generale è diramata dal Presidente ai sensi dall’Art.8.2 dello Statuto.
Ai fini dell'inserimento nell'ordine del giorno, le eventuali proposte di modifica dello Statuto avanzate dal Consiglio Direttivo o dai soci tramite i Gruppi Regionali competenti o altri argomenti da sottoporre al dibattito assembleare pervenuti, sempre tramite i G.R. dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Entro 7 giorni dal ricevimento, la Segreteria Nazionale, qualora l'Assemblea fosse già stata convocata, procederà ad integrare l'ordine del giorno già reso noto con i nuovi argomenti dandone comunicazione con le stesse modalità della convocazione.
Le convocazioni delle Assemblee di Categoria sono diramate dal Presidente ai sensi dell’Art. 9.2 dello Statuto.
Art. 10
Votazioni
Le votazioni nelle Assemblee avvengono, di norma, a scrutinio segreto, mediante apposita scheda o tramite strumenti digitali specificamente individuati.
L'Assemblea su proposta del suo presidente o di uno o più delegati potrà decidere, a maggioranza di voti dei partecipanti espressi per alzata di mano con appello nominale, che la votazione avvenga con modalità diverse da quelle previste dallo Statuto, salvo che per l'elezione degli organi sociali che dovrà avvenire sempre a scrutinio segreto, secondo le modalità previste specificatamente per ciascun Organo dallo Statuto e dal R.O.
Le votazioni per la nomina degli Organi assembleari avverranno invece, per alzata di mano.
Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei voti dei partecipanti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza diversa dallo Statuto.
In relazione alle Assemblee di Categoria, le preferenze da attribuire sono le seguenti:
- Una per il Presidente
- Una per il Vicepresidente
- Quattro per i Consiglieri Dilettanti
- Quattro per i Consiglieri Professionisti
- Una per i Revisori dei Conti
- Una per i Collegio dei Probiviri
- Una per il Collegio di Garanzia
Art. 11
Elezioni
Le elezioni saranno disciplinate e regolamentate dalle norme approvate dal Consiglio Direttivo attraverso specifici Regolamenti Elettorali.
In ordine a ogni controversia circa il diritto di partecipazione alle operazioni elettorali o all’Assemblea decide in via definitiva, la Commissione Verifica Poteri.
Avverso la validità dell'Assemblea è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri con le modalità e i termini definiti dai Regolamenti Elettorali.
Art. 13
Verbale delle assemblee
Degli atti dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che deve contenere in maniera precisa gli interventi effettuati e le deliberazioni adottate. Contemporaneamente si dovrà provvedere alla registrazione degli atti assembleari che dovranno essere conservati per non meno di anni cinque.
Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento deve essere depositato in segreteria entro trenta giorni dalla conclusione dell'Assemblea.
I soci e i Gruppi regionali hanno diritto, in qualsiasi momento, a prenderne visione, insieme a tutti i relativi atti e documenti, presso la segreteria o a richiederne una copia.
Art. 14
Quote associative
Le quote associative, fissate ai sensi dell'art.5 dello Statuto, sono riscosse direttamente dalla segreteria nazionale, anche tramite i Gruppi Regionali e Provinciali.
I Gruppi regionali, a loro volta, verseranno alla segreteria nazionale, l’intera quota di iscrizione incassata.
La segreteria nazionale a sua volta provvederà a versare ai G.R. la parte di spettanza dei medesimi sulle quote direttamente riscosse e su quelle che perverranno all’AIAC attraverso il tesseramento diretto.
Tali versamenti sono subordinati alla presentazione da parte dei Gruppi Regionali del rendiconto finanziario relativo al precedente anno nei termini stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.
I G.R. dovranno completare il versamento delle quote riscosse improrogabilmente entro tale data.
I Gruppi regionali che non avranno provveduto, entro il termine sopraccitato, al versamento del saldo, saranno sollecitati a farlo entro il termine di 15 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, il Presidente del Gruppo regionale sarà deferito al Collegio di Garanzia.
Sono fatte salve le eventuali azioni di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria che il Consiglio Direttivo intendesse intraprendere qualora ogni tentativo di esazione non desse esito positivo e si riscontrassero estremi di reato nel comportamento dei singoli.
I delegati dei Gruppi regionali non in regola con i pagamenti non potranno prendere parte alle Assemblee e alle elezioni.
Art.15
Consiglio Direttivo
Il C.D. è convocato almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione dal Presidente mediante e-mail con l'indicazione dell'ordine del giorno e del giorno, ora e luogo della riunione.
In casi di estrema e comprovata urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente e in termini inferiori di sette giorni.
Il C.D. può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti il C.D. stesso.
Le eventuali comunicazioni del Presidente dovranno essere dedicate ad aggiornamenti delle varie problematiche, senza che vi sia necessità di discussione se non per maggiori precisazioni.
Oggetto di dibattito dovranno essere le materie specificatamente indicate nell'ordine del giorno, salvo che motivi urgenti non giustifichino la trattazione anche di altre materie.
Le varie ed eventuali dovranno essere destinate a materie proposte "seduta stante" dai componenti il C.D. perché non trattate in precedenti riunioni o urgenti.
I singoli componenti del C.D. ed i Presidenti regionali possono chiedere l'inserimento all’O.d.G. di materie da trattare.
Il C.D. delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, quello del Presidente è considerato doppio.
Della riunione del C.D. dovrà essere redatto, da parte del segretario dell'AIAC apposito verbale, in cui sarà riportato l’o.d.g. e le altre materie trattate nonché, in maniera sintetica ma completa, gli interventi dei vari membri o di altri intervenuti che potranno chiedere che sia allegata copia scritta degli stessi.
Al Consiglio Direttivo partecipano di diritto il Presidente di AIAC Onlus e il Presidente di AIAC Service o l’Amministratore da questo delegato entrambi senza diritto di voto.
Art. 16
Bilancio preventivo e conto consuntivo
Il Segretario Generale predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in base alle risultanze contabili, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.
Il bilancio preventivo deve essere corredato da una breve relazione in cui si giustifichino le varie poste specie per quanto attiene eventuali differenze con il precedente e con il conto consuntivo sottoposto all'approvazione.
Il conto consuntivo, la cui approvazione deve precedere quella del bilancio preventivo, deve essere corredato da una illustrazione dettagliata sulla formazione di ciascuna posta dello stesso ed al prospetto della consistenza patrimoniale dell'Associazione.
Entro sette giorni dall'approvazione da parte del C.D., il bilancio preventivo e il conto consuntivo vengono trasmessi al Collegio dei Revisori dei conti per la predisposizione dell'apposita relazione da parte di tale Collegio.
Art. 17
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'attività contabile dell'Associazione, eseguendo periodiche verifiche e segnalando al C.D. le eventuali inosservanze di norme statutarie e regolamentari.
Accerta la consistenza di cassa almeno due volte all'anno e suggerisce istruzioni e provvedimenti per il buon funzionamento amministrativo e contabile dell'Associazione.
Redige una relazione esprimendo il proprio parere in merito al bilancio preventivo e al conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il Presidente del Collegio deve convocare l'Assemblea straordinaria qualora fatti di particolare gravità lo richiedano o quella ordinaria, nel caso che il Presidente nazionale, pur essendovi tenuto a norma di Statuto e di R.O., non vi provveda, nonostante sollecito scritto.
Il più giovane di età dei membri se non svolge funzioni di presidente di Collegio, funge da segretario verbalizzante in occasione delle sedute del Collegio stesso.
Il membro effettivo che, nel corso dell’esercizio, non partecipa ad alcuna riunione del Collegio viene dichiarato decaduto e sostituito nei modi previsti dallo Statuto e dal presente R.O per i consiglieri.
Art. 18
Ricusazione
Ciascun componente il Collegio dei Probiviri e del Collegio di Garanzia ha l'obbligo di astenersi se:
a) ha interesse nella causa;
b) ha vincoli di parentela, amicizia o professionali, con una delle parti;
c) ha inimicizia o rapporti di credito e debito con una delle parti;
d) ha dato consiglio o espresso pareri sulla causa e ne ha conosciuto per qualsiasi ragione partecipandovi in maniera attiva;
e) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.
Nei casi in cui è fatto obbligo al componente di astenersi ciascuna delle parti può proporre la ricusazione.
La ricusazione deve essere proposta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro 7 giorni dalla data di presentazione del ricorso o dall'inizio del procedimento dinanzi al Collegio o di quella in cui la parte è venuta a conoscenza del ricorso o del procedimento sempre che, nel frattempo, non sia già iniziata la trattazione o la discussione.
La domanda deve contenere i motivi ed i mezzi di prova ed essere indirizzata al Presidente dell'AIAC e per conoscenza, al membro ricusato e al presidente del collegio che dovrà sospendere ogni decisione ed ulteriore atto in merito sino a quando non sarà stato deciso sulla domanda di ricusazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il membro ricusato potrà dare risposta scritta sulla sussistenza dei motivi entro il termine perentorio di giorni 7 dal ricevimento della copia della domanda.
In questo come in tutti gli altri casi in cui sia previsto l'invio dell'atto anche all'altra parte, una copia della ricevuta della raccomandata spedita a quest'ultima deve essere inviata insieme all'istanza. all'organo al quale ci si rivolge.
Il C.D., entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda, si pronuncia sulla stessa con decisione non impugnabile, dandone immediatamente comunicazione al Presidente del Collegio dei Probiviri ed alle parti interessate.
Se la domanda viene accolta, ciascun membro ricusato viene sostituito con i supplenti secondo l'ordine di graduatoria e solo per quel giudizio. A tal fine la decisione del C.D. che accoglie il ricorso designa il supplente che deve sostituire quello ricusato.
Qualora non vi siano membri supplenti sufficienti a sostituire il ricusato il Collegio opererà con un numero ridotto di membri non inferiore però a due.
In quest'ultimo ed unico caso, le funzioni saranno svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti al quale la pratica verrà trasmessa da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri immediatamente dopo la riunione in cui viene constatata l’impossibilità a funzionare.
Art. 19
Gruppi Regionali
I Gruppi regionali rappresentano l’A.I.A.C. a livello regionale curando in particolare i rapporti con gli Organi Federali territoriali.
Ogni Gruppo regionale è rappresentato dal relativo Presidente o altro Consigliere o da delegato nominato dal Presidente stesso in particolari circostanze.
In quest’ultimo caso la delega dovrà risultare per iscritto.
I Presidenti dei G.R. costituiscono il Consiglio dei Presidenti. Il Consiglio dei Presidenti è convocato almeno due volte all’anno dal Presidente Nazionale per una riunione congiunta con il CD.
In particolare, il Consiglio dei Presidenti viene consultato su tutti i temi ed iniziative che possono determinare riflessi sull’organizzazione a livello regionale.
In caso di scioglimento il patrimonio ed i documenti dei Gruppi regionali passeranno all’A.I.A.C.
I Gruppi Regionali:
a) coordinano l’attività dei Gruppi Provinciali o interprovinciali o sub-provinciali facendo da tramite con la Segreteria nazionale;
b) prendono iniziative per raggiungere gli obiettivi della Associazione nel rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo nazionale e dell’Assemblea;
c) possono chiedere, ai fini della determinazione di due quinti degli iscritti, la convocazione dell’Assemblea straordinaria;
d) curano, anche tramite i Gruppi provinciali, la raccolta delle iscrizioni e il versamento delle relative quote alla Segreteria nazionale;
e) svolgono opera di propaganda anche tramite i Gruppi provinciali;
f) si adoperano per la costituzione dei Gruppi provinciali e di eventuali loro sezioni dove non esistono e vigilano sul loro funzionamento;
g) eleggono i propri delegati all’Assemblea di categoria.
h) possono chiedere l’inserimento all’o.d.g. del C.D. Nazionale di argomenti con valenza generale di particolare rilevanza riguardanti il Gruppo regionale rappresentato.
Art. 20
Contabilità Gruppi Regionali e Provinciali
Ciascun Gruppo deve tenere un’aggiornata contabilità dalla quale risultino tutti i movimenti di cassa supportati da idonea documentazione probatoria delle entrate e delle spese.
L’esercizio finanziario coincide con quello previsto dallo Statuto Nazionale.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente regionale deve sottoporre all’approvazione della Assemblea regionale il Conto Consuntivo dell’esercizio precedente redatto dal Consiglio Direttivo Regionale.
Il Conto Consuntivo, corredato dal verbale dell’Assemblea regionale, dopo l’esame assembleare, dovrà essere trasmesso, unitamente ai relativi documenti giustificati e ad una dettagliata relazione sull’attività svolta, per l’approvazione al Consiglio Direttivo Nazionale, il quale a sua volta lo trasmetterà, anche ai sensi dello Statuto Nazionale, al Collegio dei Revisori dei Conti nazionale per tutte le verifiche di competenza.
Qualora il conto consuntivo non sia approvato dall’Assemblea Regionale, oppure dal Consiglio Direttivo Nazionale e nel caso in cui il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale riscontri gravi irregolarità contabili, il Presidente ed il Consiglio Direttivo regionali decadono immediatamente dall’incarico ed al loro posto viene nominato un Commissario Regionale che provvederà a indire nuove elezioni.
I relativi atti e documenti saranno trasmetti al Collegio di Garanzia per gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti.
La mancata approvazione del Conto Consuntivo Regionale esclude altresì i delegati del Gruppo regionale dalla partecipazione all’Assemblea dei dilettanti e all’Assemblea Generale.
In conformità all’Art. 25 dello Statuto, i Presidenti dei Gruppi Provinciali per l’attività associativa e gestionale dipendono dal Gruppo Regionale al quale presentano rendiconto annuale per l’approvazione. La mancata approvazione del rendiconto annuale, sulla scorta del preventivo e necessario parere del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale esclude i delegati del Gruppo Provinciale dalla partecipazione all’Assemblea Regionale Generale. Analogamente a quanto previsto dal superiore 6° comma, i relativi atti e documenti saranno trasmetti al Collegio di Garanzia per gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti.
Art. 21
Elezione degli organi Regionali e Provinciali e dei Delegati alle Assemblee regionali, di categoria e all’Assemblea Generale Nazionale
Le elezioni dei Presidenti dei Gruppi Regionali e Provinciali, dei componenti dei Consigli regionali e provinciali, dei delegati provinciali alle Assemblee regionali e dei delegati regionali alle assemblee nazionali e in generale di tutte le cariche espressione dei gruppi territoriali, avverranno con le modalità previste da apposito regolamento elettorale redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Le assemblee, anche elettive, potranno essere svolte anche in modalità da remoto.
Art. 22
Commissario Regionale e Commissario Provinciale
Il Consiglio Direttivo Nazionale, a suo insindacabile giudizio, nelle Regioni o nelle province dove non sia stato costituito il Gruppo regionale o provinciale, nomina un Commissario regionale o provinciale da scegliersi preferibilmente tra i propri membri. Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un Commissario regionale o provinciale nei casi previsti dallo Statuto, nonché:
- per mancata ottemperanza ai compiti istituzionali assegnati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- per mancata ottemperanza alla promozione di iniziative utili e necessarie al conseguimento degli scopi sociali e a garanzia del proselitismo in regione o provincia.
Il Commissario entro 180 giorni dall’incarico, o per gravi motivi e comprovati motivi nel diverso termine indicato dal C.D., provvede ad indire nuove elezioni degli Organi regionali o provinciali in conformità a quanto previsto dallo Statuto.
Il Commissario continuerà a funzionare svolgendo l’ordinaria amministrazione sino a quando non si sono costituiti gli Organi Regionali e provinciali.
Art. 23
AIAC Service ed AIAC Onlus
Sono istituite Aiac Service e Aiac Onlus disciplinate dai relativi Statuti.
Art. 24
Nazionale Allenatori
All’interno dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio escluso ogni fine di lucro è costituita l’organizzazione della squadra denominata “Nazionale Italiana Allenatori Calcio” con lo scopo di promuovere e sostenere iniziative a carattere benefico.
Per il raggiungimento di tali scopi si propone la partecipazione a gare incontri ed altre manifestazioni con particolare riguardo a quelle concernenti l’attività calcistica.
La nazionale italiana allenatori di calcio si compone dei tecnici iscritti nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed opera alle dirette dipendenze del consiglio direttivo dell’A.I.A.C.
II PARTE – I Gruppi Regionali
Art. 25
Appartenenza al gruppo regionale
Appartengono al Gruppo Regionale, gli associati dilettanti che hanno residenza nella Regione.
Lo spostamento, da parte dell’associato, della residenza anagrafica presso altra località posta al di fuori della Regione comporta, automaticamente, la perdita dell’appartenenza al Gruppo Regionale A.I.A.C..
In tal caso, l’allenatore dovrà dare comunicazione alla Segreteria Nazionale del cambio di residenza ed essere inserito nel nuovo Gruppo Regionale in cui l’ha trasferita.
Art. 26
Organi
Sono Organi del Gruppo:
a) l’Assemblea generale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
L’espletamento, da parte degli associati, di qualsivoglia attività in favore del Gruppo Regionale, ivi compresa la copertura di cariche all’interno dello stesso, deve intendersi gratuito.
A coloro che ne faranno richiesta, il Gruppo Regionale riconoscerà esclusivamente un rimborso spese chilometrico, in relazione a determinate attività svolte in ragione dell’incarico ricoperto in seno al Gruppo Regionale.
Art. 27
Assemblea generale regionale
Ai fini della composizione dell’Assemblea regionale, ciascun gruppo provinciale elegge un numero di delegati pari ad uno ogni 50 iscritti – o frazione superiore a 0,5 – per i Gruppi Regionali con iscritti oltre i 500 associati e uno ogni 25 iscritti – o frazione superiore a 0,5 – per gli altri casi, con il minimo di un delegato per ogni Gruppo Provinciale.
Il calcolo degli iscritti è effettuato sulla media degli iscritti al 31 dicembre di ogni anno del quadriennio precedente.
L’Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, o su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
La convocazione dell’Assemblea è diramata dal Presidente regionale a tutti i Gruppi provinciali almeno 10 giorni prima della data prevista a mezzo lettera raccomandata o e-mail.
La convocazione dell’Assemblea deve contenere l’ordine del giorno, il luogo in cui essa verrà tenuta, la data e l’ora previste per la prima e per la seconda convocazione dell’Assemblea e dovrà essere pubblicata sul sito Nazionale e Regionale.
Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore.
L’Assemblea è presieduta da un delegato nominato dall’Assemblea.
Per la validità dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei delegati pari al 50% più uno.
Per la validità dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei delegati.
In seconda convocazione le Assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei delegati presenti.
Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti.
Art. 28
Attribuzioni dell’Assemblea generale regionale
L’Assemblea generale regionale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali e che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del presente Statuto.
In sessione ordinaria delibera, in particolare, su:
a) l’approvazione dei bilanci regionali preventivo e consuntivo con allegata la relazione della gestione sociale;
b) l’approvazione dei bilanci provinciali preventivo e consuntivo con allegata la relazione della gestione sociale;
c) l’elezione del Presidente Regionale;
d) l’elezione dei delegati regionali per l'Assemblea Generale Nazionale e per l'Assemblea della componente dilettantistica;
e) la proposta, al Consiglio Direttivo Nazionale, della costituzione o estinzione dei Gruppi Provinciali;
f) la proposta da indirizzare al Consiglio Direttivo Nazionale per il commissariamento di un Gruppo Provinciale.
Art. 29
Elezione del Presidente regionale
Le candidature a Presidente regionale devono essere presentate secondo le modalità indicate dallo specifico regolamento elettorale predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo del Presidente regionale si provvederà alla sua sostituzione con il Vicepresidente regionale che entro sei mesi dovrà indire una nuova assemblea elettiva.
La carica di Presidente regionale è incompatibile con la carica di Presidente provinciale.
Art. 30
Attribuzioni del Presidente regionale
Il Presidente regionale rappresenta il Gruppo Regionale e ne ha la rappresentanza legale. Per le operazioni finanziarie e bancarie il Presidente è coadiuvato dal Segretario in regime di firma congiunta.
In particolare, tra le sue funzioni:
a) convoca l’Assemblea generale regionale;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo regionale;
c) coordina le attività di tutti gli organi del Gruppo Regionale;
d) nomina i due membri cooptati del Consiglio regionale;
e) nomina il Segretario Regionale, da individuarsi al di fuori del direttivo stesso.
Art. 31
Il Consiglio Direttivo regionale
Il Consiglio Direttivo regionale è composto da:
a) il Presidente Regionale;
b) i Presidenti dei Gruppi Provinciali;
c) il coordinatore regionale per calcio femminile (senza diritto di voto);
d) il coordinatore regionale per il calcio a 5 (senza diritto di voto);
e) Il coordinatore regionale per i Preparatori Atletici (senza diritto di voto).
Il Presidente ha facoltà di integrare il Consiglio Regionale attraverso la nomina di due membri cooptati, individuati a fronte di particolari competenze o esperienze; i membri cooptati presenzieranno alle riunioni senza diritto di voto e non potranno appartenere al medesimo Gruppo Provinciale.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in teleconferenza.
Art. 32
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente regionale. Il Consiglio Direttivo:
a) si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali;
b) si adopera per il buon funzionamento del Gruppo regionale e per assicurare il massimo proselitismo in Regione;
c) nomina uno o più Vicepresidenti regionali da scegliersi tra i Consiglieri regionali;
d) approva il rendiconto regionale e redige il bilancio preventivo;
e) approva il rendiconto provinciale;
verifica che le poste indicate nei rendiconti di cui al punto e) e f) siano corrispondenti ai documenti giustificativi di spesa ed agli estratti dei Conti Correnti bancari e/o postali e procede all’eventuale approvazione;
propone al Consiglio Direttivo Nazionale lo scioglimento dei Gruppi Provinciali, nei casi di cattivo funzionamento e/o gravi negligenze
Art.33
Il Segretario regionale
Il Segretario coadiuva il Presidente regionale nella gestione del Gruppo regionale e svolge la funzione di tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. Ha inoltre le funzioni di verbalizzatore nelle riunioni e nelle assemblee.
Art. 34
Relazione morale e finanziaria
La relazione morale e finanziaria viene presentata annualmente dal Presidente regionale sia al Consiglio Direttivo Nazionale che all’Assemblea regionale e dovrà contenere la relazione sull’attività svolta, gli obiettivi raggiunti ed i programmi per il futuro del Gruppo regionale.
Art. 35
Agevolazioni Fiscali
Il presente Statuto viene redatto in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 148 del TUIR e della Legge 398/91 che comportano particolari semplificazioni delle operazioni fiscali.
III PARTE – I Gruppi Provinciali
Art. 36
Funzionamento dei Gruppi Provinciali
Sul territorio dello Stato italiano, l'Associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza attraverso Gruppi Provinciali, con il compito di promuovere nel territorio di competenza gli scopi indicati nell'art. 2 dello Statuto Nazionale.
In conformità con lo Statuto Nazionale ed il relativo Regolamento Organico, il Presidente Regionale, previa favorevole delibera del Consiglio Direttivo regionale e Nazionale, può costituire Gruppi Sub-provinciali ai quali si applicheranno le medesime disposizioni riferibili ai Gruppi Provinciali.
In conformità con lo Statuto Nazionale ed il relativo Regolamento Organico, il Presidente Regionale può, previa favorevole delibera del Consiglio Direttivo regionale e Nazionale, costituire Gruppi interprovinciali accorpando province con un numero inferiore a 50 associati ai quali si applicheranno le medesime disposizioni riferibili ai Gruppi Provinciali.
Art. 37
Appartenenza al gruppo provinciale
Appartengono al Gruppo Provinciale, gli associati dilettanti che hanno residenza nel territorio di competenza del Gruppo.
Lo spostamento, da parte dell’associato, della residenza anagrafica presso altra località posta al di fuori del suddetto territorio comporta, automaticamente, la perdita della qualità di associato al Gruppo Provinciale A.I.A.C.
In tal caso, l’allenatore dovrà avanzare richiesta di partecipazione al Gruppo eventualmente operante nella provincia ove si trova il suo nuovo luogo di residenza anagrafica.
Art. 38
Organi
Sono organi del gruppo:
a) l’Assemblea generale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
L’espletamento, da parte degli associati, di qualsivoglia attività in favore del Gruppo, ivi compresa la copertura di cariche all’interno dello stesso, deve intendersi gratuito.
A coloro che ne faranno richiesta, il Gruppo Provinciale riconoscerà esclusivamente un rimborso spese chilometrico, in relazione a determinate attività svolte in ragione dell’incarico ricoperto.
Art. 39
Assemblea generale provinciale
L’Assemblea Generale è costituita dagli associati residenti nel territorio del gruppo in regola con il pagamento della quota sociale.
Per il computo degli iscritti ai fini del comma 1 faranno fede le iscrizioni comunicate dalla Segreteria nazionale entro i 15 giorni antecedenti la data dello svolgimento dell’Assemblea.
L’Assemblea Generale si riunisce una volta l’anno in sessione ordinaria entro il 31 maggio.
Può, altresì, riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, o di un quinto degli associati di cui al comma 2.
La convocazione delle assemblee, previa comunicazione alla Segreteria Generale Nazionale, è diramata, salvo diverse disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposito regolamento elettorale, dal presidente provinciale almeno 10 giorni prima dell’assemblea con lettera e/o via e-mail. L'avviso di convocazione, dovrà precisare luogo, data, ora ed ordine del giorno.
Le assemblee sono presiedute da un associato del gruppo eletto, per alzata di mano, in apertura di seduta.
Funge da segretario, quello del Gruppo o, in sua assenza o impedimento, un associato eletto dall’assemblea in apertura di seduta.
Per la validità dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati. Per la validità dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati.
In seconda convocazione le Assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore.
Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti.
Prima dell’inizio della seduta, il Consiglio Direttivo Provinciale nominerà tre associati non delegati per la composizione della Commissione per la Verifica dei Poteri, la quale provvederà alla verifica dei delegati.
In caso di assemblea elettiva, le operazioni elettorali, comprese le operazioni di verifica delle candidature, saranno disciplinate da specifico regolamento elettorale predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 40
Attribuzioni dell’assemblea generale
L’assemblea generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali e che non siano specificatamente attribuite ad altri organi del presente Statuto.
Nella sessione ordinaria delibera, in particolare, su:
a) l’esame della gestione sociale;
b) l’elezione degli organi sociali e dei delegati all’Assemblea Regionale come da art.28 del presente Regolamento;
c) la sede del Gruppo.
Art. 41
Il Consiglio Direttivo
Il consiglio Direttivo è composto dal Presidente nominato ai sensi dell’art. 43 e da n° sei consiglieri.
In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo di un consigliere si provvederà alla sua sostituzione con quello che immediatamente segue nella lista dei voti riportati.
Art.42
Attribuzioni del Presidente
1. Il Presidente rappresenta il Gruppo e, particolare:
a) convoca l’assemblea Generale;
b) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
c) coordina l’attività di tutti gli organi del Gruppo;
d) dà pratica attuazione, con la collaborazione del Segretario, alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del consiglio direttivo;
e) redige la relazione morale e finanziaria da sottoporre all’esame del Consiglio direttivo e all’approvazione dell’Assemblea;
f) pone in essere ogni atto necessario per il raggiungimento dei fini del Gruppo;
g) convoca e presiede riunioni dei soci sia ai fini informativi e di discussione dei problemi di categoria sia per aggiornamento tecnico;
h) ha facoltà di integrare il Consiglio provinciale attraverso la nomina di due membri cooptati, individuati a fronte di particolari competenze o esperienze; i membri cooptati presenzieranno alle riunioni senza diritto di voto.
i) nomina il Segretario Provinciale da individuarsi al di fuori del direttivo stesso.
Il Presidente può adottare provvedimenti indifferibili e urgenti con l’obbligo di farli ratificare alla prima riunione del Consiglio direttivo.
In caso di impedimento, viene sostituito dal vicepresidente.
Art. 43
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
a) si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali;
b) si adopera per il buon funzionamento del Gruppo e per assicurare il massimo proselitismo in Provincia;
c) nomina il Vicepresidente;
d) può nominare i responsabili del Gruppo per il calcio a 5 e per quello femminile e per i preparatori atletici;
e) approva il rendiconto provinciale e redige il bilancio preventivo.
Al Consiglio Direttivo partecipano altresì di diritto: se nominati, i responsabili del Gruppo per il calcio a 5 e per il calcio femminile e per i preparatori atletici.
Al Consiglio Direttivo sono altresì invitati di diritto: il Presidente Regionale, il Segretario Regionale, i rappresentanti regionali per il calcio a cinque e per il calcio femminile e dei preparatori atletici.
Art. 44
Il Segretario
Il segretario coadiuva il Presidente e amministra il Gruppo svolgendo anche funzione di tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 45
Esercizio finanziario e le entrate
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 46
Relazione morale e finanziaria
A cura del Presidente sarà presentata all’Assemblea Regionale e al Consiglio Direttivo Regionale una relazione sull’attività svolta, gli obiettivi raggiunti e i programmi futuri.
Art. 47
Agevolazioni Fiscali
Il presente Statuto viene redatto in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 148 del TUIR e della Legge 398/91 che comportano particolari semplificazioni delle operazioni fiscali.
NORMA TRANSITORIA
Fino all’organico riordino della materia, i coordinatori regionali dei preparatori atletici saranno nominati dal Consiglio Direttivo, sentiti il Vicepresidente nazionale della categoria e il Presidente Regionale di riferimento.
I membri rappresentanti del Calcio Femminile e del Calcio a 5 nei Consigli Regionali saranno nominati dal Consiglio Direttivo sentito, rispettivamente, il rappresentante nazionale per il Calcio Femminile e del rappresentante del Calcio a Cinque nominato dal Consiglio Direttivo in seno al Consiglio delle Qualifiche di cui all’art. 19bis dello Statuto Nazionale e sentito il parere del Presidente Regionale.
Approvato dal Consiglio Direttivo in data 11 novembre 2024