Pubblicato il: 2023-07-12 03:45:44
RIFORMA LAVORO SPORTIVODOMANDE FREQUENTI
D) A partire dal 1° luglio 2023, il mio rapporto contrattuale con la Società/Associazione dilettantistica con cui mi andrò a tesserare quale tecnico (allenatore/allenatrice – preparatore/preparatrice) come sarà regolamentato?
R) A partire dalla stagione sportiva 2023/2024, nell'area dilettantistica del calcio, in ragione dell'operatività del D.Lgs 36/2021 (Riforma del lavoro nello Sport) il tecnico che per lo svolgimento delle sue mansioni farà richiesta di un corrispettivo in denaro- di qualsiasi importo- alla Società/Associazione per cui si andrà a tesserare, sarà considerato ( ricorrendone i presupposti) un lavoratore autonomo: e dovrà stipulare con quest'ultima un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.). In alternativa, il tecnico che intenda svolgere le proprie mansioni per mero spirito mutualistico e gratuito in favore di una Società/associazione dilettantistica potrà sottoscrivere una dichiarazione di prestazione volontaria.
D) Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere redatto dal tecnico seguendo apposita modulistica?
R) Assolutamente sì. La Società/Associazione troverà il modulo – che le parti compileranno e sottoscriveranno – scaricandolo dal "Portale Tesseramenti FIGC". Il modello è comunque presente nel sito www.assoallenatori.it sotto la voce "modulistica".
D) E' obbligatorio il deposito del contratto a collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto dalla Società/Associazione e del Tecnico?
R) Sì il deposito è obbligatorio per tutte le qualifiche tecniche (Uefa A, Uefa B, Uefa C. etc) per tutte le categorie (Calcio a 11, Calcio a 5, Calcio Femminile, Settori Giovanili) e per tutte le mansioni (allenatore responsabile, allenatore in seconda, preparatore atletico, allenatore dei portieri etc.).
D) Come e quando si deposita il contratto a collaborazione coordinata e continuativa? Come e quando si deposita la dichiarazione di prestazione volontaria
R) Il contratto di collaborazione coordinata e continuata si deposita contestualmente e unitamente al modulo del tesseramento. Tale operazione deve essere effettuata a cura della Società/Associazione per il tramite del Portale Tesseramenti FIGC. Il Sistema non consentirà il perfezionamento della procedura di tesseramento in difetto di contestuale caricamento contratto di collaborazione continuativa. Stessa procedura, e medesima, imprescindibile e contestuale allegazione, vale per il deposito della dichiarazione di prestazione volontaria.
D) Il corrispettivo convenuto con la Società/Associazione dilettantistica per lo svolgimento delle mansioni tecniche così come riportato nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa è soggetto a imposizione fiscale?
R) Sono assoggettati a prelievo fiscale solo i corrispettivi che nell'anno solare superano la soglia di esenzione pari a € 15.000,00 (esempio: se percepisco € 18.000, saranno soggetti ad imposta solo i 3.000 euro eccedenti la soglia di esenzione).
D) Il corrispettivo convenuto con la Società/Associazione dilettantistica per lo svolgimento delle mansioni tecniche così come riportato nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa è soggetto a contribuzione previdenziale e assistenziale?
R) Sì, sono assoggettati a contribuzione previdenziale e assistenziale i corrispettivi che nell'anno solare superano la soglia di esenzione pari € 5.000,00.
D) Sono un dipendente pubblico. Posso svolgere le mie mansioni di tecnico nel mondo del calcio?
R) I pubblici dipendenti possono svolgere fuori dall'orario di lavoro, le mansioni di tecnico in favore di Società/Associazioni previa specifica comunicazione: per esempio se venga assunta la determinazione di svolgere il tutto volontariamente per spirito di mutualità e gratuità. Nell'ipotesi in cui il tecnico intenda fare richiesta alla Società/associazione di un corrispettivo in danaro per le mansioni svolte e quindi stipulare un accordo di lavoro autonomo, oltre all'invio della comunicazione, dovrà richiedere alla competente P.A. specifica autorizzazione scritta. L'Amministrazione di appartenenza potrà rilasciare o rigettare quest'ultima entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con un futuro decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Se decorso tale termine (30 gg) non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata*. Il modello della comunicazione e della richiesta di autorizzazione si trova nel sito www.assoallenatori.it alla voce "modulistica"
D) Esistono sempre i cd. "massimali"?
R) No, i massimali non esistono più. Non vi saranno più tetti massimi nella determinazione dei corrispettivi.
D) Saranno previsti "mimimi federali" anche nell'area dilettantistica?
R) Sì. La valutazione degli importi, delle categorie, delle qualifiche coperte dai minimi federali sarà rimessa alla contrattazione collettiva.
D) Ci sarà un accordo collettivo anche per l'area dilettantistica?
R) Sì, AIAC, LND e FIGC stanno già negoziando l'accordo collettivo per la categoria, che andrà a disciplinare le collaborazioni coordinate e continuative.
D) Ci sarà un limite di durata alla mia collaborazione coordinata e continuativa?
R) La durata massima del contratto a collaborazione coordinata e continuativa sarà di 5 anni. Entro questo limite sarà dunque consentito stipulare contratti pluriennali senza limiti di categoria e qualifica.
D) Sarà sempre possibile per l'allenatore presentare le dimissioni?
R) Sì, sarà sempre possibile. Sul sito www.assoallenatori.it alla voce "modulistica" è presente un modello per la presentazione delle dimissioni.
D) Il Volontario potrà percepire un rimborso delle spese?
R) Al momento, il volontario può ricevere il solo rimborso delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto per prestazioni sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese del volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l'importo di 150,00 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi spese del volontario sportivo non concorrono a formare il reddito del percipiente.*
D) Come faccio a sapere a quanto netto corrisponde il corrispettivo lordo che indico nel contratto?
R) Sono a disposizione sito www.assoallenatori.it le cd. "tabelle lordo/netto" che possano aiutare i tecnici ad orientarsi in queste valutazioni.
D) In caso di contratto pluriennale, cosa succede al mio contratto in caso di promozione in Serie C?
R) Contestualmente all'accordo collettivo, sarà messo a disposizione delle parti un modello che le parti potranno facoltativamente compilare qualora intendano fare sopravvivere il contratto alla promozione nella categoria professionistica. Non appena pubblicato, le parti potranno compilare detto modulo e depositarlo sempre sul Portale Tesseramenti.
D) E' possibile inserire nel co.co.co. anche premi al raggiungimento di obiettivi?
R) Sì sarà sempre possibile.
D) In caso di esonero, cosa succede ai miei corrispettivi?
R) Il compenso in parte fissa dovrà essere corrisposto sempre integralmente. Il compenso in parte variabile, salvo diverso accordo, sarà dovuto - limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero - in misura proporzionale e rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Il rimborso delle spese sostenute sarà, invece, riconosciuto per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare in caso di esonero e/o dimissioni del Tecnico.
D) Per coloro che svolgono attività a contatto con i minori occorre porre in essere adempimenti ulteriori?
R) In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.
D) Chi sarà l'organo competente per la risoluzione delle eventuali controversie?
R) Rimarrà competente il Collegio Arbitrale. Unitamente all'accordo Collettivo verrà prevedibilmente pubblicato un nuovo regolamento di procedura.
*Integrazioni intervenute con il c.d. Decreto correttivo II (D.lgs n.120 del 29.08.2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2023)