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Nuove norme Covid per gare ed allenamenti
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Pubblicato il: 2022-01-10 10:40:20
INFORMATIVA CIRCA LA PROROGA DELLO STATO EMERGENZIALE NAZIONALE ED
ATTIVITA' SPORTIVA CALCISTICA PROFESSIONISTICA E DILETTANTISTICA : AGGIORNATA CON I PROTOCOLLI FIGC DEL 10.01.2022
A seguito della pubblicazione del:
- D.L 24.12.2021, n. 221, contenente la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e per il quale "… l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso (con esclusione dell'obbligo per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età - per esempio minori 12 anni - e per disabilità art. 9 bis comma 3 DL 52/2001) è consentito esclusivamente ai possessori di "Green pass rafforzato";
-D.L. 30 dicembre n. 229 con il quale dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid -19 veniva consentito solo ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid -19 l'accesso a piscine, centri natatori, "sport di squadra" e "di contatto", centri benessere per le attività all'aperto .
- pronunciamento del Dipartimento per lo Sport nella FAQ n. 17,"… a partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata" -o Green Pass Rafforzato- ), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute:l'accesso a eventi e competizioni sportive;l'accesso, all'aperto e al chiuso, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6;la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all'aperto;l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, in questo caso con esclusione dell'obbligo di certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;l'accesso agli impianti sciistici."Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all'aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.";
- D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 che ha introdotto l'obbligo di vaccinazione fino al 15 giugno 2022 per tutti i cittadini italiani e stranieri, di almeno 50 anni, residenti in Italia o soggiornanti nel nostro Paese iscritti o meno al Servizio sanitario nazionale: ciò a partire dal dal 15 febbraio 2022;
la FIGC in data 10 gennaio 2022, ha provveduto all'adeguamento dei protocolli finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid -19: sia per il settore professionistico che dilettantistico.
In particolare:
a) per il settore del Calcio Professionistico maschile, Seria A femminile, competizioni Primavera 1,2,3 e 4, e degli Arbitri di tali categorie, ferma restando l'attività di screening iniziale, la partecipazione a gare ufficiali, alle amichevoli e alle sedute di allenamento di gruppo di tutti i soggetti appartenenti al Gruppo Squadra (tecnici, atleti, massaggiatori, magazzinieri fisioterapisti etc..) è sempre subordinata al possesso del Green Pass Rafforzato. La Figc precisa, tuttavia, che a coloro i quali svolgono tale attività in forza di un "Contratto di lavoro professionistico" (ad eccezione dei soggetti per i quali l'uso del Green Pass Rafforzato è comunque previsto da altre disposizioni di legge- es. soggetti che hanno compiuto 50 anni a partire dal 15 febbraio 2022- è richiesto il semplice possesso della Certificazione verde Covid-19. Quest'ultimi- titolari di un "Contratto di lavoro professionistico" saranno tenuti all'esecuzione di programmi periodici di testing secondo la normativa vigente ai fini dell'ottenimento della certificazione verde Covid -19 di volta in volta necessaria. Per chi non è titolare di un "Contratto di lavoro professionistico" non potrà svolgere alcuna delle attività sopra citate: né all'aperto e né tantomeno al chiuso, fino all'ottenimento del Green Pass rafforzato.
b) Per il settore del Calcio dilettantistico e giovanile (compreso il Calcio Femminile, il Futsal, il Beach-soccer, il Calcio Paraolimpico e Sperimentale e gliarbitri di tali categorie), agonistico e di base, di livello nazionale, regionale e provinciale, la partecipazione a competizioni, gare, tornei ed eventi agonistici, gare amichevoli e sedute di allenamento di gruppo, dilettantistici, giovanili ed i base, di livello nazionale, regionale e provinciale, all'aperto o al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass Rafforzato. Nessuna norma restrittiva è attualmente prevista per lo svolgimento dell'attività sportiva di squadra e di contatto dei ragazzi con età inferiore ai 12 anni (sia al chiuso che all'aperto). Si prende atto che con l'adeguamento del 10 gennaio 2022, LA FIGC ( parificando, sul punto, il settore Dilettantistico a quello Professionistico) richiede il solo obbligo di Certificazione Verde Covid-19 a coloro che svolgono attività lavorative o di formazione o di volontariato nei luoghi ove si svolge l'attività sportiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: allenatori/allenatrici, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri etc) ad eccezione dei soggetti per i quali l'uso del Green Pass rafforzato è previsto per legge. Ricordiamo, comunque, che noi Tecnici, specialmente nell'odierno periodo emergenziale, ricopriamo una "posizione di garanzia" a tutela delle condizioni di salute dei nostri calciatori: posizione attribuitaci sia dall'Ordinamento statale che da quello sportivo (V.si pure art. 19 del Regolamento del settore tecnico). La relativa violazione potrebbe comportare, oltre a responsabilità di natura penale e civilistica, anche l'instaurazione di procedimenti disciplinari da parte degli organi di Giustizia sportiva FIGC.
foto: ilmattino

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