Pubblicato il: 2022-01-05 11:49:48
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL SERVIZIO GRATUITO PER GLI ASSOCIATI AIAC OTTENERE UN RIMBORSO E UN INDENNIZZO PER UN INFORTUNIO/MALATTIA SUL LAVORO È UN TUO DIRITTO!
- L'assicurazione INAIL per lo sportivo professionista, è obbligatoria [decreto legislativo n. 38/2000], in riferimento alle disposizioni della Legge 91/1981 sul professionismo sportivo.
- Il pagamento del premio è a carico del datore di lavoro, in quanto lo sportivo professionista è inquadrato come lavoratore subordinato.
- L'assicurazione ha efficacia anche se il datore di lavoro non ha ottemperato al pagamento o alla comunicazione dell'infortunio.
Prestazioni INAIL in caso di contagio-sportivi professionisti Con la circolare n.13 del 3 aprile 2020 INAIL definisce le disposizioni di carattere generale contenute nel decreto-legge N.18 del 17 marzo 2020 all'art.42 comma 1 e 2 riguardante specificamente INAIL. Il comma 2 dell'art 42 dispone che nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro il medico certificatore redige in consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'inail che assicura , ai sensi delle vigenti disposizioni la relativa tutela dell'infortunato . Le prestazioni INAIL nei casi accertati da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione da lavoro Tale affezione morbosa, per l'aspetto assicurativo , l'INAIL la inquadra nella categoria degli infortuni sul lavoro, in questo caso la causa è virulenta, equiparata a quella violenta. La tutela assicurativa INAIL opera nei casi di infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro per TUTTI i lavoratori assicurati all'INAIL. Considerando l'elevatissima probabilità per gli operatori sanitari vige la presunzione semplice di origine professionale, anche se ad una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportino il costante contatto, resta l'onere della prova del contagio a proprio carico Ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, ne si può presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni /lavorazioni, l'accertamento medico -legale seguirà l'ordinaria procedura ( epidemiologico -clinico-anamnestico-circostanziale) Nei casi in cui non opera la presunzione semplice di causa( tranne operatori sanitari) dell'avvenuto contagio , le prestazioni INAIL per inabilità temporanea assoluta , ovvero il periodo di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore, fino a guarigione certificata , saranno legate all'accertamento dell'avvenuto contagio . È importante acquisire la certificazione dell'avvenuto contagio, in quanto insieme al requisito dell'occasione di lavoro perfeziona la fattispecie della malattia- infortunio , e quindi , con il conseguente obbligo dell'invio del certificato di infortunio e' possibile operare la tutela INAIL Ai fini della certificazione dell'avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado da attestare, in base alla conoscenze scientifiche , il contagio stesso Resta l'obbligo del medico certificatore di trasmettere telematicamente all'istituto il certificato medico di infortunio L'infortunio in itinere sancisce che l'assicurazione infortunistica opera nell'ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro . Posto in tale fattispecie non sono catalogati solo gli incidenti da circolazione stradale, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere I casi di infortunio-malattia disciplinati in base alle attuali disposizioni dell'istituto avranno diritto alle prestazioni
RICORDA DI ACQUISIRE E CONSERVARE IL PRIMO CERTIFICATO CHE FACCIA RIFERIMENTO ALLA CAUSA, L'OCCASIONE ED ALLA LESIONE RIPORTATA.
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