Pubblicato il: 2020-05-26 23:29:55
Novità Collaboratori Sportivi, Fondo Sportivo, Giustizia Sportiva . Decreto Legge 34/2020 "Decreto Rilancio"
Collaboratori Sportivi.
Con l'Art. 98 è stato disposto che, oltre all'intervento nella mensilità di marzo, pure per i mesi di aprile e maggio 2020, sarà riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per raggiungere tale obbiettivo le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni sopra indicate , come è avvenuto per le richieste relative al mese di marzo 2020, debbono essere presentate alla società Sport e Salute s.p.a. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità, la medesima , pari a 600 euro, è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro questi giorni saranno individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione.
Il limite di spesa previsto e stanziato per le domande di indennità relative alla mensilità di marzo 2020, da 50 milioni si è innalzato sino a 80 milioni di euro: così da coprire le istanze ancora inevase.
Fondo per il rilancio del Sistema Sportivo
All'art. 217 del D.L. 34/2020, al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata prevista l'istituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"
Il Fondo sarà approvvigionato nei seguenti termini. Dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesserelative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021.
Giustizia Sportiva e situazione emergenziale
In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le Federazioni sportive nazionali, potranno adottare,in ragione dell'emanato art. 218, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.2. In ragione di tali esigenze e disposizioni, eccezionalmente la competenza degli organi di giustizia sportiva sarà concentrata in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Eventuali impugnazioni delle decisioni così adottate saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, a cui potranno, quindi seguire appelli al Consiglio di Stato.